Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10912 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 26/04/2021), n.10912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4735/2016 proposto da:

G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFONSO GUARAGNA;

– ricorrente –

contro

G.R., G.M., rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI GIORDANO;

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

425, presso lo studio dell’avvocato MARIO TREZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI PAPALEO;

– controricorrenti –

e contro

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. evocava avanti il Tribunale di Sala Consilina G.D., C. e M.G. chiedendo procedersi alla divisione, sulla scorta del valido testamento olografo redatto, dell’asse relitto morendo dal padre G.M., tenendo conto delle donazioni fatte in vita ai suoi eredi.

Resistettero i convenuti, non opponendosi alla chiesta divisione ma chiedendo tenersi conto delle donazioni fatte dal de cujus.

G.D. decedette in corso di causa e venne sostituito dai suoi eredi, la moglie C.G. ed i figli G.R. e M..

All’esito della trattazione istruttoria, il Tribunale campano ebbe a dichiarare valido il testamento olografo di G.M. e procedette alla divisione del patrimonio ereditario tra i suoi figli.

G.M.G. ebbe a proporre appello e, opponendosi gli altri appellati eccetto la C. rimasta contumace, la Corte d’Appello di Salerno ebbe a dichiarare la nullità della sentenza resa dal Tribunale di Sala Consilina, e, decidendo nel merito, dichiarò valido il testamento olografo e provvide nuovamente alla divisione dei beni costituenti l’asse.

Osservava la Corte salernitana come la prima sentenza fosse affetta da nullità poichè il procedimento proseguito nonostante l’intervenuta morte del difensore dell’appellante e come fosse pienamente utilizzabile la condivisibile consulenza tecnica, poichè espletata nel corso del procedimento di prime cure quando ancora il contraddittorio era integro.

Pertanto sulla base di detta consulenza, la Corte territoriale provvide alla divisione dell’asse tenendo conto della donazione già ricevuta dall’appellante quando il padre era ancora in vita.

Avverso detta sentenza G.M.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resistono con distinti controricorsi G.A. ed i germani G., quali eredi di G.D., mentre G.C. e C.G. sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da G.M.G. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

In limine deve osservare la Corte come l’eccezione di tardività mossa dai germani G. non sia fondata posto che la causa ebbe inizio nel 1985, sicchè non trova applicazione la disposizione dell’art. 327 c.p.c., novellata nel 2009.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia, cumulativamente, vizio di nullità ex artt. 112 e 354 e 356 c.p.c., nonchè vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto di pronuncia su punti decisivi della controversia, ossia l’omessa rinnovazione del giudizio di prime cure e l’omessa rinnovazione degli atti nulli.

In primo luogo la G. rileva come la Corte salernitana abbia errato nel ritenere che la morte del suo difensore non inficiasse di nullità anche la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado e non abbia ritenuto di rinnovarla in sede d’appello, nonostante l’intervenuta declaratoria di nullità della sentenza resa dal Tribunale di Sala Consilina, poichè invece i chiarimenti furono resi dal consulente ben dopo l’evento interruttivo.

Quindi la ricorrente osserva come all’elaborato del consulente, depositato prima della morte del suo difensore, non era allegato alcun progetto di divisione, che invece fu formato e discusso tra le parti dopo l’evento interruttivo ed in sua assenza stante la mancata notifica del provvedimento giudiziale al difensore – deceduto.

Inoltre la G. mette in rilievo come la Corte avrebbe dovuto individuare le carenze dell’elaborato peritale palesate, per altro, dalla necessità dei chiarimenti successivamente – dopo la morte del suo difensore – richiesti.

Il mezzo d’impugnazione sviluppato appare infondato in ordine ad ambedue i profili proposti.

Difatti il Collegio salernitano ha puntualmente messo in rilievo come la mancata interruzione del procedimento di prime cure – regolarmente introdotto – a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite non consentisse l’applicazione della norma ex art. 354 c.p.c. – invocata dalla ricorrente nell’intestazione della censura – bensì imponeva alla Corte d’Appello di dichiarare la nullità della sentenza gravata e procedere nuovo esame del merito – Cass. sez. 2 n. 4412/01, Cass. sez. 2 n. 244/10, Cass. sez. L n. 3546/16 -.

Così la Corte distrettuale ha fatto e non vien chiarito dalla ricorrente il senso proprio della denunzia di nullità fondata sull’art. 112 c.p.c., posto che con la sentenza impugnata la Corte campana ha provveduto a dividere l’asse relitto dal comune padre sulla scorta del suo testamento olografo siccome chiesto in causa.

Il ragionamento critico esposto – comune ad ambedue i profili di censura – in effetti si compendia nella contestazione circa l’utilizzo della consulenza tecnica espletata in prime cure e non rinnovata in sede di gravame.

Al riguardo la Corte di merito ha puntualmente messo in rilievo come l’attività del consulente afferente l’opera tecnica affidata si fosse conclusa quando ancora l’appellante – oggi ricorrente – era ritualmente rappresentata in giudizio dal difensore, ancora in vita;

come i chiarimenti chiesti, e resi successivamente all’evento interruttivo non dichiarato, non avessero rilevanza sull’essenza dell’elaborato e comunque su detti chiarimenti la G. ebbe a prendere specifica posizione in atto d’appello;

come il progetto divisionale, comunque formulato in prime cure, era contestato dall’appellante nel suo atto di gravame, sicchè inutile era la convocazione delle parti per la sua discussione.

Dunque all’evidenza la Corte salernitana ha esaminato la questione giuridica afferente e la rimessione al primo Giudice della causa – non consentita dal testo dell’art. 354 c.p.c. – e la rinnovazione degli atti nulli, che dunque non solo non configurano i richiesti fatti storici – cui si riferisce la norma processuale invocata a sostegno del vizio – ma furono questioni partitamente esaminate.

Con la seconda ragione di impugnazione G.M.G. deduce una congerie di vizi di legittimità previsti dall’art. 360 c.p.c., ossia la nullità per carenza assoluta di motivazione, la violazione delle regole ex artt. 784 e 789 c.p.c., ed infine omesso espletamento di atti istruttori e travisamento dei fatti.

Anzitutto la ricorrente osserva come il Collegio salernitano ebbe ad esaminare in modo inadeguato i suoi motivi di gravame; quindi rileva come la Corte non ebbe ad espletare nuovamente il procedimento di sottoposizione alle parti del progetto di divisione, benchè quello esperito in prime cure viziato, poichè essa ricorrente non ritualmente evocata; erroneamente il Corte territoriale ebbe a far proprio l’elaborato peritale benchè viziato da errori di fatto, circa la composizione della massa ereditaria, e di stima; infine malamente la Corte distrettuale non ebbe ad indagare se effettivamente il bene, donatole dal padre ed inserito nella massa da dividere, fosse in effetti di proprietà del de cujus.

Già la prospettazione di più vizi di legittimità con unico motivo lumeggia l’inammissibilità del mezzo d’impugnazione per carenza di specificità, ma anche a voler esaminare i vizi siccome denunziati appare palese la loro genericità.

Difatti del tutto irrilevante risulta il ragionamento critico fondato sul procedimento previsto dagli artt. 784 e 789 c.p.c., posto che, espressamente, la Corte salernitana non vi ha dato corso in sede d’appello rilevandone l’inutilità a fronte delle contestazioni mosse dalla G. al progetto di divisione fatto proprio dal Tribunale e gradito alle altre parti, con l’atto di gravame.

Dunque il Collegio campano s’è attenuto al costante insegnamento di questa Corte regolatrice – Cass. sez. 2 n. 7525/83, Cass. sez. 2 n. 242/10, Cass. sez. 2 n. 13621/17 – che il procedimento ex art. 789 c.p.c., ben può esser omesso quando ritenuto inutile poichè non prospettabile un accordo tra le parti in conseguenza delle loro posizioni espresse nei rispettivi atti processuali.

La G. si limita a lamentare la mancata rinnovazione in sede d’appello del procedimento de quo, ma non contesta in modo specifico la giustificazione espressa dalla Corte di merito riguardo all’inutilità dell’esperimento.

La denunzia di omesso espletamento di atti istruttori e travisamento dei fatti non solo risulta questione non inquadrabile in alcuna delle fattispecie tipizzate di vizi di legittimità previste dall’art. 360 c.p.c. – risulta previsto l’omesso esame di fatto storico -, ma in effetti appare compendiarsi nella mera contestazione dell’apprezzamento operato dalla Corte campana delle risultanze della consulenza tecnica.

Tipico apprezzamento riservato al Giudice di merito quando assistito da adeguata motivazione e, nella specie, la contestazione mossa risposa esclusivamente sulla prospettazione di vizi e manchevolezze dell’operato del consulente in mera contrapposizione alla valutazione fattane dai Giudici del merito.

La Corte salernitana infatti ha predisposto proprio piano divisionale dei beni relitti dal de cujus dopo aver partitamente esaminato le critiche mosse al riguardo dalla ricorrente con il suo atto di gravame.

A fronte di un tanto la G. si limita a ribadire le sue contestazioni mosse col gravame.

Con relazione all’immobile donatole dal padre – porzione del medesimo edificio oggetto di divisione – senza contestare in modo specifico l’osservazione della Corte distrettuale che in atti non risultavano versati elementi adeguati ad evidenziare la titolarità del bene in capo a soggetto diverso dal donante.

Con relazione alla mancata notifica del progetto divisionale nel corso del giudizio di prime cure, la ricorrente non contesta in modo specifico l’osservazione della Corte salernitana che ella aveva già esposto in atto d’appello le sue critiche al riguardo, sicchè inutile s’appalesava la predisposizione di apposito progetto da sottoporre all’approvazione delle parti, se già era palese il fallimento del tentativo d’accordo a tenore del contenuto degli atti del processo d’appello.

Con relazione all’ulteriore vano costruito abusivamente in relazione all’ente garage la G. non contesta in modo specifico l’osservazione del Collegio salernitano che sul punto la sua critica portata con l’atto d’appello era generica e non consentiva di apprezzare l’incidenza di detta omissione sulla ricostruzione dei beni facenti parte dell’asse ereditario.

Atteso il rigetto del ricorso G.M.G. va condannata a rifondere le spese di lite del grado, come partitamente liquidate in dispositivo, ed in favore di G.A. e dei consorti G. – eredi di G.D. – costituiti. Ricorrono le condizioni in capo alla ricorrente per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità verso G.A., che liquida in globali Euro 1.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed in favore dei consorti G.R. e M. in Euro 1.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% in ambedue i casi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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