Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10912 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17521-2009 proposto da:

P.A., P.I., P.R.C.

nello loro rispettive qualità di eredi legittimi di P.R.

C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato PELLICCIARI CLAUDIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati MERLONE GIORGIO, BONATTI MATTEO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA) in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avvocato SPADAPORA GIORGIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

7.4.08, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Matteo Bonatti che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Spadafora che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.A., P.I. e P.R. C., nella qualità di eredi legittimi del defunto P. R.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 maggio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Torino ha accolto parzialmente quanto alle spese del giudizio di primo grado, rigettandolo per il resto con compensazione delle spese del grado, l’appello da loro proposto avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda da loro proposta nei confronti della Konsultec Servizi s.r.l. e della R.A.S., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del loro congiunto, deceduto mentre trovavasi trasportato a bordo di un veicolo di proprietà della detta s.r.l. ed assicurato presso la R.A.S., condotto da un terzo e risultato rubato.

Al ricorso ha resistito la Allianz con controricorso.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, in quanto i due motivi su cui si fonda – deducenti il primo violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3 in relazione alla L. n. 39 del 1977, alla Direttiva n. 84/5/CEE ed al D.Lgs. n. 209 del 2005 ed il secondo contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine all’incostituzionalità della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, per violazione dell’art. 3 Cost. (e, quindi, sostanzialmente, al di là dell’impropria evocazione del n. 5 dell’art. 360, ripropositivo di una questione di costituzionalità) – non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., che anzi i ricorrenti dicono erroneamente non necessario, per effetto dell’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009.

Al contrario, come, del resto, esattamente eccepisce la resistente, detta abrogazione nella specie non viene in rilievo, perchè essa, disposta dall’art. 47, comma 1, lett. d) di detta Legge, è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa Legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366-bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria.

E’ da rilevare che anche il secondo motivo doveva contenere il questo di diritto (si vedano Cass. (ord.) n. 4066 del 2007; n. 4072 del 2007; Cass. sez. un. (ord.) n. 28050 del 2008).

L’esistenza della causa di inammissibilità rende inutile il possibile rilievo dell’inosservanza nel giudizio di appello della regola di cui all’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 102 c.p.c., verificatasi per la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti della società proprietaria del veicolo, che era litisconsorte necessaria nel giudizio. La relativa questione avrebbe dovuto esser rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello, ma la constatata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude una cassazione con rimessione a detto giudice perchè integri il contraddittorio”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che non sono in alcun modo condivisibili.

In primo luogo, non lo è quello che vorrebbe che la violazione della integrità del contraddittorio in appello, quale questione rilevabile d’ufficio da questa Corte – come suggerito dalla relazione – sia rilevabile a prescindere dall’ammissibilità del ricorso. E’ sufficiente osservare che in tanto il potere officioso della Corte può esplicarsi in quanto Essa sia investita di un ricorso ammissibile. Se il ricorso è inammissibile la Corte, peraltro a Sezioni Unite, può solo esercitare, se ritenuto opportuno, il potere di cui all’art. 363 c.p.c., penultimo comma ma senza che il so esercizio incida sulla sentenza impugnata, giusta l’u.c. della norma.

In secondo luogo, nella memoria si sostiene – se mal non si è compreso – che l’ultrattività dell’art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi per cassazione proposti contro provvedimenti pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 sarebbe “irragionevole” e, quindi, incostituzionale. L’assunto, oltre a non indicare i parametri costituzionali che sarebbero violati da una simile scelta, il che esimerebbe da ogni rilievo, si scontra con il rilievo che l’avere stabilito il legislatore che l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non si applica se non ai provvedimenti pubblicati dopo quella data è norma ragionevolissima ed anzi norma necessaria in punto di ragionevolezza, posto che la norma disciplinava un requisito di contenuto-forma del mezzo di impugnazione rappresentato dal ricorso per cassazione e la sua applicazione a provvedimenti pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore e, naturalmente, ai ricorsi proposti dopo di essa (l’applicazione ai ricorsi proposti prima si sarebbe risolta, infatti, addirittura in una norma retroattiva) si sarebbe risolta in una discriminazione fra coloro che a quel momento avessero proposto già il ricorso e coloro che non lo avessero ancora proposto. Il discrimine adottato è non solo espressione di discrezionalità del legislatore, ma addirittura di un suo esercizio ragionevole.

In fine, il richiamo a Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e a Cass. sez. un. n. 18759 del 2008 in punto di irrilevanza della collocazione tipografica del quesito è incomprensibile, atteso che nel ricorso non si coglie alcunchè che esprima “topograficamente” il quesito.

Tant’è che la memoria si guarda bene dall’indicare un riscontro topografico e discetta, in realtà, di doversi desumere il quesito dall’illustrazione dei motivi (il che è in manifesta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007; si veda, successivamente, proprio Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e n. 2758 del 2008).

E’, poi, da rilevare che nella discussione orale i ricorrenti hanno evocato una decisione di questa Corte, la n. 5569 del 2010 che nulla ha a che fare con il quesito di diritto, concernendo un ricorso del 2005 avverso decisione di merito alla quale non era applicabile ratione temporis la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e, quindi, l’art. 366-bis c.p.c..

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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