Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10911 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10911 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 148-2015 proposto da:
SAIMA AVANDERO SPA , in persona del legale rappresntante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA,
giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;

– resistente-

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 382/33/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/10/2013,
depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO difensore del ricorrente, che
si riporta ai motivi.
In fatto e in diritto
Da una verifica fiscale compiuta nei confronti della Saima Avandero spa,
titolare di un deposito IVA di cui all’art.50 bis din.331/1993, emergeva che la
Carlino Diffusione srl aveva omesso il versamento dell’IVA all’importazione
relativa all’immissione solo virtuale di merce extra UE nel detto deposito.
L’Agenzia delle dogane riprendeva a tassazione nei confronti del depositario e
dell’importatore l’IVA non versata, irrogando le relative sanzioni per l’anno
2006 ai sensi dell’art.13 d.lgs.n.471/1997.
Contro l’atto di irrogazione delle sanzioni ha proposto ricorso per cassazione la
Saima Avandero innanzi alla CTP di Napoli che rigettava il ricorso.
Decidendo sull’appello principale proposto dalla parte contribuente la CTR
della Campania, con sentenza n. 382/2013/33, depositata il 5.11.2013, ha
confermato la decisione di primo grado rilevando che l’irrogazione della
sanzione a carico del depositante per il caso di deposito virtuale era stata
correttamente applicata.Nemmeno la normativa richiamata dal depositarioart.16 c.5 bis d.l.n.185/2008, conv. nella legge n.2/2009- aveva eliminato la
necessità di un inserimento fisico della merce nel deposito. Riteneva, altresì,
tempestiva l’azione accertativa in relazione al termine triennale previsto
dall’art.221 par.3 del codice doganale comunitario. Aggiungeva che nemmeno
poteva dirsi avverato l’assolvimento contabile dell’imposta attraverso
l’emissione di autofattura ed annotazione nei registri contabili dell’IVA interna,
trattandosi di tributo diverso dall’IVA all’importazione indebitamente omessa,
posto che per la sospensione del pagamento era necessaria l’introduzione della
merce in deposito che nel caso di specie non era avvenuto. Escludeva che
ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art.5 d.lgs.n.472/1997 e
dell’art.10 1.n.212/2000,
La Saima Avandero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al
quale ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso. La parte ricorrente
ha depositato memoria.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio. La CTR non avrebbe esaminato la questione
relativa alla regolare inserzione della merce nel deposito IVA esposta in primo
grado e ribadita nell’appello incidentale, limitandosi ad affrontare quella
relativa all’applicabilità del sistema di cui all’art.50 bis anche alle ipotesi di

Ftic. 2015 n. 00148 sez. MT – ud. 06-04-2016
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CONTI;

Ric. 2015 n. 00148 sez. MT – ud. 06-04-2016
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immagazzinamento c.d. virtuale pure prospettate in via subordinata dalla
ricorrente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.13.c.2 digs.n.471/97
Deduce che tale disposizione non poteva trovare applicazione, dovendo
applicarsi le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Con il terzo motivo si motivo si deduce la violazione dell’art.50 bis
d.l.n.331/1993, conv.nella 1.n.427/1993 e modificato dall’art.16 c.5 bis
d.l.n.185/2008.La CTR aveva erroneamente escluso la rilevanza
dell’assolvimento dell’IVA interna con il sistema dell’autofatturazione sul
pagamento dell’IVA all’importazione, lo stesso equivalendo al pagamento del
tributo pagato, al più in ritardo.
L’Agenzia delle dogane non ha depositato difese scritte.La parte ricorrente ha
depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Come già ritenuto da questa Corte
in caso sovrapponibile-Cass.n.15995/2015- la censura non è autosufficiente, là
dove richiama le dichiarazioni degli autisti dipendenti della ditta Tedeschi,
senza allegare gli elementi dai quali si evinca che tali dichiarazioni siano state
oggetto di discussione fra le parti, perché dedotte in primo grado e reintrodotte
in appello. Esso, poi, verte su fatto non decisivo, perché le dichiarazioni
riportate di Tedeschi, che la società assume non siano state adeguatamente
considerate dalla Commissione, vertono soltanto sul transito e sulla breve sosta
degli automezzi, per di più soltanto “qualche volta”, presso il deposito della
ricorrente, non già sull’immagazzinamento o sullo stoccaggio nel deposito della
merce trasportata.
Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Cass.n.16109/2015 ha di recente ritenuto che in tema di depositi fiscali, previsti
dall’art. 50 bis del di. 30 n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 427 del 1993, la sanzione applicabile all’importatore che si avvalga del
sistema di sospensione del versamento dell’IVA senza immettere materialmente
la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie
speciali per l’omesso o ritardato versamento del tributo, non rinvenibili né nel
d.P.R. n. 43 del 1973 né nel Reg. CEE m 2913 del 1992 (codice doganale
comunitario), nell’art. 13 del digs. n. 472 del 1997, che è norma di carattere
generale, atteso che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia,
nella sentenza del 17 luglio 2014 in C-272/13, l’IVA all’importazione è un
tributo interno. Questa Corte, nella medesima circostanza ha pure precisato che
la sanzione prevista dall’art. 13 del digs. n. 471 del 1997, applicabile
all’importatore che si sia avvalso del sistema di sospensione del versamento
dell’imposta all’importazione senza immettere materialmente la merce nel
deposito fiscale, deve essere disapplicata per contrarietà al diritto comunitario,
così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 2014, in
C-272/13 Equoland, ove ecceda, in ragione della percentuale fissata per la
maggiorazione e dell’impossibilità di graduarne la misura alle circostanze
concrete, il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione ed evitare
l’evasione, atteso che, tenuto conto della natura formale della violazione,
potrebbero costituire un’adeguata sanzione anche i soli interessi moratori. E
proprio nell’affermare tale principio Cass.n.17814/2015 ha cassato la sentenza
con cui il giudice di merito aveva confermato la sanzione irrogata dall’ufficio ed

ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione della proporzionalità della
sanzione.
Il terzo motivo di ricorso è fondato, avendo la CTR erroneamente escluso la
rilevanza dell’assolvimento dell’IVA interna all’atto dell’estrazione della merce
dal deposito irregolarmente inserita, in ciò la decisione contrastando con i
principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland-Corte giust. 17
luglio 2014, C-272113- integralmente recepiti da questa Corte nelle sentenze
rese in analoghi—v., tra le altre, Cass.n.17814/2015;Cass. n. 17815 del
08/09/2015; Cass.n.15980/2015;Cass.n.15995/2015; Cass.16109/2015.
In particolare, si è ritenuto che in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria
non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i
beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di
sospensione di cui all’art. 50 bis, comma 4, lett. b), del dl. n. 331 del 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993, qualora costui
abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione
tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante
un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle
vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata
dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel
deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo
diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland.
Sulla base di tali conclusioni la sentenza impugnata, in accoglimento del
secondo motivo, per quanto di ragione e del terzo motivo di ricorso,
inammissibile il primo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della
Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il
primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Cam i ania
per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 6.4.20i

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