Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10911 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3229-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO n. 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 788/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 10.12.2016, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione S.S. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 788/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.S. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) perchè la Corte di Appello non avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la storia riferita dal richiedente -il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal Mali perchè il padre voleva costringerlo a sposare una minorenne contro la sua volontà – non fosse idonea ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di vicenda esclusivamente privata e non avendo il S. riferito di aver subito atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Nè sussistono, secondo la Corte marchigiana, rischi per la vita o l’incolumità del richiedente in relazione al suo rifiuto di sottostare ad un matrimonio concordato (cfr. pag. 8).

Tale motivazione non viene specificamente attinta dal motivo di censura in esame, con il quale il richiedente si limita a sostenere che la sua storia avrebbe dovuto essere apprezzata con riferimento al contesto sociale e culturale maliano, senza tuttavia aver cura di specificare a quali diverse conclusioni, in concreto, la predetta modalità alternativa di considerazione avrebbe dovuto condurre il giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato l’effettiva situazione di pericolosità e violenza generalizzata esistente in Mali.

La censura è inammissibile, poichè la Corte territoriale esclude la sussistenza, nel Paese di origine del S., di una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata sulla base delle informazioni ricavate dalla circolare della Commissione Nazionale sul Diritto di Asilo n. 346 del 29.1.2014 e dal sito “viaggiare sicuri”. Pur dovendosi ribadire la non idoneità delle risultanze del sito “viaggiare sicuri”, essendo le medesime destinate all’informazione turistica e rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e quindi non idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728), il richiamo alla circolare n. 346 della Commissione Nazionale sul Diritto di Asilo – da considerare fonte privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, – è sufficiente a rispettare il principio secondo cui è onere del giudice di merito indicare in modo puntuale le fonti consultate e le informazioni specifiche tratte da essa, posto da questa Corte con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Il ricorrente non contrappone alla ricostruzione operata dal giudice di merito alcuna diversa fonte informativa, e pertanto la censura in esame difetta anche della necessaria specificità.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile in quanto la Corte anconetana ha ritenuto che il richiedente non rientrasse in alcuna categoria soggettiva in relazione alla quale fosse ravvisabile una situazione di lesione violazione dei diritti umani di particolare entità, e tale statuizione non risulta specificamente attinta dal motivo in esame. Il ricorrente, infatti, non indica alcun elemento specifico che la Corte marchigiana avrebbe omesso di considerare o che avrebbe apprezzato in modo scorretto, la cui valutazione avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa rispetto a quella, negativa, in concreto adottata.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA