Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10911 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 10911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23571-2014 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, già UGC BANCA SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa

V.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO,

186, presso lo studio dell’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. B.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO RESCIGNO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1084/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Unicredit Credit Management Bank s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato in data 21 ottobre 2014, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1084 del 1 luglio 2014 che aveva dichiarato inammissibile l’appello avanzato da ASPRA Finance s.p.a. e per essa da Unicredit Credit Management Bank nei confronti della sentenza n. 4012/2009 del Tribunale di Palermo.

2. Resiste con controricorso IRFIS s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente principale.

IRFIS s.p.a. controricorrente ha aderito con accettazione della rinuncia agli atti del giudizio.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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