Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10910 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2360-2019 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO

n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1368/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14.6.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione I.F. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 1368/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto I.F. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame della situazione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in Nigeria, Paese di origine del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo, da trattare unitamente al primo per ragioni di connessione logica, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle effettive condizioni interne del proprio Paese di provenienza.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono fondate.

La sentenza impugnata non reca alcuna indicazione di fonti informative sul Paese di origine del richiedente ma si limita ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto “Non si può, oltretutto, affermare che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) vi sia un conflitto armato interno caratterizzato da atti di violenza indiscriminata” (cfr. pag. 4).

Va data continuità al principio secondo cui è onere del giudice di merito indicare in modo puntuale le fonti consultate e le informazioni specifiche tratte da essa. Sul punto questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018, Rv.651579; Cass. Sez.6-1 Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv.649790; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv.649647; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018, Rv.648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 14998 del 16/07/2015, Rv.636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv.634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv.623728; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv.605498).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Ne deriva l’insufficienza del generico riferimento operato dalla Corte territoriale alla condizione dell’Edo State perchè il giudice di merito non specifica quale fonte, in concreto, ha utilizzato. La motivazione, quindi, non è idonea ad assicurare il controllo sull’attendibilità dell’informazione nè sull’effettiva ricomprensione della fonte da cui essa è tratta nel novero di quelle previste dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In proposito, va ribadito che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che assai di frequente contengono informazioni dettagliate e aggiornate, spesso desunte dall’attività di assistenza e sostegno alla popolazione locale che le predette associazioni svolgono direttamente sul territorio.

L’accoglimento del primo e terzo motivo implica l’assorbimento delle altre doglianze, con le quali il ricorrente censura, rispettivamente, la sua omessa audizione personale e la scorretta valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni (secondo motivo) e l’erroneo diniego della protezione umanitaria (quarto motivo).

La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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