Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1091 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23410-2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA

DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 70/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI

ANDREA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che S.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quel che in questa sede rileva, che la disposizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, non ha ragione, al momento, di essere applicata, atteso che la videoregistrazione, quando si è svolto il colloquio, non era obbligatoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi nelle quali è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che, secondo il ricorrente, doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;

che il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato a seguito dell’ordine di rinnovazione della notifica, non ha svolto difese; ritenuto che il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella sentenza di questa Corte, Sez.1, n. 17717 del 5 luglio 2018, così massimata:

“In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel decreto L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che pertanto il provvedimento impugnato -assorbiti gli altri motivi- è cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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