Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10909 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 5852-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in

persona

del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
SICOR SRI„ in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo studio
dell’avvocato SILVIA DENORA, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBERTO PICCOLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 1396/25/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

verbale dell’Avvocato PICCOLO, difensore del controricorrente, che
si riporta ai motivi.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate -a seguito di accesso presso la sede della SICOR
s.r.l. conclusosi con l’acquisizione di documentazione e di attività di indagine
proseguita presso i propri uffici- emise, per l’anno di imposta 2010, avviso con cui
si accertava, ai fini IVA, un’illegittima detrazione di imposta.
Il ricorso proposto dalla Società avverso l’avviso venne rigettato dall’adita
Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dalla contribuente, è
stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale ha annullato l’atto
impositivo.
In particolare, il Giudice di appello -accertato in fatto che vi era stato
accesso presso la sede legale della Società, all’esito del quale si era acquisita
documentazione- riteneva che, nella specie, vi era stata violazione dell’art.12, VII
comma, della legge n.212/2000, in quanto non era stato redatto e consegnato
alcun “verbale di chiusura” dal quale fare decorrere il termine di sessanta giorni,
decorsi i quali l’Ufficio avrebbe potuto emanare l’avviso di accertamento (di fatto
notificato il 29/11/2012)
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate,
affidandosi a due motivi.
La Società resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Considerato in diritto

Ric. 2015 n. 05852
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sez. MT – ud. 06-04-2016

udito l’Avvocato MARIARITA GIOMMONI, giusta delega allegata al

1.La ricorrente -premesso in fatto che l’attività di indagine svolta
dall’Agenzia era consistita in un accesso presso la sede della Società il 20/7/2010, a
seguito del quale era stato redatto un processo verbale di accesso e acquisizione
documenti, consegnato in pari data al legale rappresentante della Società, ed in
un’attività ” a tavolino” svolta presso gli uffici dell’Agenzia, di cui l’ultima in data
3/8/2010, conclusa con processo verbale di acquisizione di documenti e richiesta

accertamento era stato notificato il 29/11/2012- con l’unico motivo deduce la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000,
degli artt.51 e 52 d.p.r. 633/72.
IZZECake

,jn siffatta situazione di fatto, era

evidente l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello il quale, ritenendo
applicabile alla fattispecie, l’art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente, aveva,
in sostanza, ritenuto che tutta l’attività avrebbe dovuto essere compendiata in un
unico verbale di chiusura, in mancanza del quale non sarebbe stato possibile
individuare il dies a quo da cui computare i sessanta giorni, senza che rilevasse la
circostanza che l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel 2012.
2.Con il secondo motivo —rubricato: violaione e falsa applicazione dell’art. 12,

comma 7, della legge n.21212000- la ricorrente, qualora questa Corte volesse ritenere
corretta l’affermazione del Giudice di merito secondo cui sarebbe necessaria la
redazione, a pena di nullità, di un unico processo verbale di chiusura di tutte le
diverse operazioni, rileva come non possa ritenersi esistente nell’ordinamento un
generalizzato principio di contraddittorio “anticipato”.
2.1.La censura di cui al primo motivo, ammissibile contrariamente a quanto
dedotto in controricorso, è fondata con conseguente assorbimento del secondo
motivo.
Premesso che i fatti di causa sono pacifici (ovvero che l’accesso venne
eseguito, nel 2010, per acquisire documentazione e che al termine dello stesso
venne rilasciato verbale di acquisizione di documentazione e che l’avviso
impugnato fu emesso nel 2012), va dato atto che sulla questione controversa sono
intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le
quali hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo
cui le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione

Ric. 2015 n. 05852 sez. MT uci. 06-04-2016
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informazioni, consegnato in pari data al delegato della società, e che l’avviso di

esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e
verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o
professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che
l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali
(Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel
senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e

primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera
disciplina contenuta nella disposizione risulta palesamente calibrata sulle esigenze
di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che,
esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali
destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in
quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei
luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi
valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale
controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione , gli elementi
acquisiti presso i locali aziendali (Cass.SS.UU.n.24823/15 cit.).
Le Sezioni Unite, con la stessa sentenza, in tema di contraddittorio
endoprocedimentale hanno, quindi, statuito i seguenti principi: “Differentemente
dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non
pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un
provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione,
un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in
caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non
armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio
endoprocedirnentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione
alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in
tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto
dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoproceelimentale da
parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario,
l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare

Ric. 2015 n. 05852 sez. MT – ud. 06-04-2016
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garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del

in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio
fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate
con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento
difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali

3.Alla luce dei superiori principi, è, pertanto, evidente l’errore di diritto in
cui è incorso il Giudice di merito laddove non può dirsi sussistente, nel caso in
specie, la violazione dell’art.12, VII comma, della legge n.212/2000 essendo stato
rispettato il termine ivi previsto, né, vertendosi nella specie di I.V.A., emerge che
la contribuente abbia dedotto, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare
valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
4.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione
della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte la quale, adeguandosi ai superiori principi, provvederà anche all’esame
delle questioni ritenute assorbite (ivi compresa la dedotta violazione dell’art.37 bis
d.p.r. n.600/73 invocata in controricorso) ed a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimcnto del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, a diversa Sezione della Commissione Tributaria del I e onte.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2016.

è stato predisposto.

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