Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30042-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CINZIA RAMELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Verbania, ha accolto la domanda con cui Z.A. aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1; la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 29191 del 2018, ha ritenuto di confermare il proprio contrario orientamento, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, dichiarando il diritto di Z.A. a percepire la pensione di vecchiaia a far data dalla presentazione della domanda;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;

Z.A. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche il regime della pensione anticipata per gli invalidi;

il motivo è fondato;

alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);

questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;

nella memoria difensiva del controricorrente il contraddittorio si arricchisce della prospettazione secondo la quale sarebbe passata in giudicato – in quanto non contestata dall’Inps col ricorso d’appello – la statuizione con cui il primo giudice aveva condannato l’Istituto a corrispondere ad Z.A. la pensione “…dalla data di compimento dell’età pensionabile ovvero dalla diversa decorrenza accertata in corso di causa…”;

la mancata specificazione, nella sentenza di primo grado, della data di decorrenza del beneficio pensionistico, in quanto non contestata dall’Istituto, costituirebbe, secondo la difesa dell’odierno controricorrente, un novum, inammissibile ai fini di una revisione critica in appello;

tale prospettazione è priva di pregio;

va ribadito, in proposito, quanto affermato da questa Corte con la sentenza Cass. n. 24783 del 2018, al cui insegnamento giova riportarsi nel caso in esame: “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione”;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA