Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.B. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

amministratore della BRUNO BENTI E C. s.n.c, rappresentato e difeso

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to

Cocchi Luigi del foro di Genova e dall’Avv.to Gabriele Pafundi del

foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14 A/4;

– ricorrente –

contro

S.D., S.M., M.A. e M.

G.C., rappresentati e difesi dall’Avv.to Vernazza Andrea

del foro di Chiavari, in virtù di procura speciale apposta a margine

del controricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv.to Maria Carla Vecchi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 118;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 506/2005

depositata il 21 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Gabriele Pafundi, di parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel novembre 1993 S.D., S.M., M.A. e M.G.C. evocavano, dinanzi al Tribunale di Chiavari, S.B. e la BRUNO BENTI e C. s.n.c., e premesso di essere proprietari di un terreno con entrostante fabbricato in (OMISSIS), confinante con terreno sito in mappale 271, foglio 86, di proprietà dei convenuti, esponevano che, nel realizzare la costruzione di un edificio commerciale con piano interrato, questi ultimi non avevano rispettato la distanza minima di metri 8 tra le costruzioni prevista dal P.R.G. del Comune di Varese Ligure, ampliando il piano interrato in volume ed altezza, che così veniva ad emergere di oltre un metro e mezzo dal piano originario di campagna, artificiosamente rialzato con un terrapieno degradante verso la quota preesistente. Tanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti alla demolizione delle parti di edificio poste a distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa invocata.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali sostenevano che, secondo le indicazioni dell’art. 20 punto 2^ e u.cpv del P.R.G., la distanza andava misurata tra gli edifici e, quindi, tra i muri perimetrali degli stessi, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, dichiarava la nullità della citazione per carenza di potere rappresentativo del legale di parte attrice, per essere stata la procura conferita non inserita in uno degli atti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, ma con atto separato, con condanna del legale alle spese processuali e di c.t.u..

In virtù dì rituale appello interposto dai S. e dalle M., nonchè dal legale, avv.to B., in proprio, con il quale lamentavano la mancata applicazione al caso di specie delle disposizioni in tema di procura alle liti di cui alla L. n. 141 del 1997, insistendo per ottenere una pronuncia nel merito della controversia, la Corte di Appello di Genova, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata, accertava che il fabbricato di parte convenuta – appellata non era in regola con le distanze legali rispetto al frontistante edificio di proprietà attrice e per l’effetto li condannava all’arretramento delle parti del loro fabbricato edificate in violazione delle distanze; rigettava la ulteriore domanda attrice di demolizione di un muretto, con condanna dei convenuti alla rifusione dei 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, revocata la condanna del legale alle spese processuali.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che nella specie doveva trovare applicazione a L. n. 141 del 1997 in tema di procura alle liti, per cui accertata la connessione tra un foglio e l’altro, la procura rilasciata dagli appellanti – attori all’avv.to B. doveva ritenersi presumibilmente rilasciata per l’atto composto. Nel merito, non poteva trovare accoglimento la domanda di demolizione del muretto divisorio essendo risultato interamente edificato all’interno della proprietà del B.. Di converso, dalle risultanze delle espletate c.t.u. risultava la violazione delle distanze dettate dal P.R.G. vigente all’epoca della costruzione (normativa implicante il rispetto di 4 mt dal confine e di 8 mt dalle costruzioni), non essendo assoggettati ai limiti delle distanze solo i locali completamente interrati, intesi come tali quelli sottostanti al piano naturale di campagna, che nella specie era stato artificialmente modificato con la creazione ex novo di un terrapieno più o meno accentuatamente degradante sino alla quota del terreno sistemato (costruzione equiparata al muro di fabbrica).

Aggiungeva che non potevano essere condivise le osservazioni degli appellati circa la sopravvenuta inefficacia delle misurazioni effettuate dal c.t.u. per essere stati i parametri superati dalla sopravvenuta disciplina del nuovo P.R.G., in quanto la nuova normativa prevedeva una distanza minima di 10 mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione B.B. e la BRUNO BENTI e C. s.n.c., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito D. e S.M., nonchè G.C. e M.A. con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. con riferimento al D.M. 2 agosto 1968, n. 1444, artt. 2 e 9 nonchè degli artt. 12 e 13 N.A. del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 328/1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In altri termini, i ricorrenti deducono che nella specie troverebbe applicazione la normativa urbanistica sopravveniente, essendo nel frattempo intervenuta l’approvazione del nuovo P.R.G., che diversamente da quanto assunto da giudice del gravame sarebbe più favorevole alla parte, giacchè trattandosi di costruzione in zona omogenea A, troverebbe applicazione il precetto sulle distanze previsto dall’art. 9, comma 1, n. 1, con conseguente piena conformità della costruzione realizzata alla normativa sopravvenuta.

Il motivo è privo di pregio.

Come già evidenziato da questa corte, il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 – che in applicazione dell’art. 41 quinquies della legge urbanistica (come modificato dalla c.d. L. ponte, art. 17) detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati – pone all’art. 9 una prescrizione tassativa ed inderogabile, id est che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona “A” debba essere rispettata in tutti i casi una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (v. Cass. 31 ottobre 2006 n. 23495).

Tale prescrizione, nel prevedere in assoluto e senza possibilità di deroga la predetta distanza nella specificata situazione, non consente di operare distinzione alcuna tra edificio preesistente ed edificio nuovo, tra pareti della medesima altezza e pareti di differente altezza.

Nè rileva che la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti ed a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell’art. 907 ter c.c., o, viceversa, che a nuova parete abbia davanti uno spazio libero al disopra d’una più bassa parete frontistante finestrata, giacchè la distanza stabilita dalla norma ha valore assoluto in relazione all’esistenza di pareti frontistanti, una delle quali od entrambe con finestre, indipendentemente dal fatto che si trovino esse alla medesima od a diversa altezza (v. Cass. 7.6.1993 n. 6360).

Ed è ciò che ha affermato la corte di merito nel riconoscere che la normativa sopravvenuta, diversamente dall’assunto di parte ricorrente, era da ritenere meno favorevole in tema di distanze fra edifici.

Del resto sono gli stessi ricorrenti ad affermare che l’edificio realizzato sarebbe in zona BA, con ciò escludendo pacificamente la riconduzione alla zona A, area in cui peraltro non sono affatto realizzabili nuove costruzioni, ma solo operazioni di risanamento conservativo ed eventuali ristrutturazioni e le distanze da osservare per detti interventi non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Ne consegue che l’interpretazione data dalla corte di merito è da ritenere assolutamente corretta e per l’effetto il motivo va rigettato.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. con riferimento alla L. n. 122 del 1989, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte territoriale nell’affermare che il limite delle distanze non opererebbe soltanto per le costruzioni interamente interrate non avrebbe colto il significato e la portata della tesi prospettata, secondo cui la minore distanza tra le costruzioni doveva ritenersi comunque ammessa ai sensi della L. n. 122 del 1989, art. 9 giacchè i volumi seminterrati avrebbero destinazione a parcheggi di pertinenza dell’edificio di proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo si deve considerare che quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell’omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze istruttorie, è necessario che parte ricorrente non si limiti a censure apodittiche d’erroneità e/o inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, per contro essendo necessario che precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche, seppure sintetiche, gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni che assuma essere state neglette. Ciò in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione di ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo. In tal senso ha, ancora più incisivamente, evidenziato la pronuncia delle sezioni unite di questa corte (sent. 13 gennaio 1997 n. 265) come qualora venga dedotta l’incongruità o l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancanza od erronea valutazione dì risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata od erroneamente valutata, che il ricorrente specifichi detta risultanza mediante sua integrale trascrizione nel ricorso.

Orbene, nel caso di specie non solo nel ricorso non è riportato l’atto (neppure nominalmente, limitandosi ad asserire che “i ricorrenti avevano dedotto nel giudizio di appello”) in cui i ricorrenti assumono di avere sottoposto all’esame del giudice di merito la questione della destinazione a parcheggio della nuova costruzione realizzata ed i termini in cui sarebbe stata segnalata la controdeduzione, ma neppure risulta un qualche vaglio di detta circostanza da parte della corte territoriale, da cui poterne desumere la denuncia. Per cui si deve concludere – condividendo l’eccezione di controparte sul punto – per la novità di detto accertamento, introdotto per la prima volta solo nel giudizio di legittimità. Inoltre si osserva, per completezza motivazionale, che il giudice de gravame ha ben evidenziato nella sentenza impugnata la natura di terrapieno artificialmente realizzata a copertura di parte del corpo di fabbrica della cui distanza si discute, contrariamente a quanto affermano dai ricorrenti, individuando esattamente quale fosse la questione sottoposta al suo esame e cioè la funzione di detto terrapieno, creato ex novo dall’opera dell’uomo per realizzare e celare un nuovo edificio, come tale assoggettato al rispetto delle distante legali tra costruzioni. La corte al riguardo ha osservato che non si trattava di costruzione interamente interrata ed il terrapieno, in quanto costituente costruzione per la funzione svolta, doveva considerarsi, ai fini delle distanze legali, come corpo di fabbrica. A tale conclusione la Corte territoriale è giunta proprio attraverso le risultanze probatorie, comprensive anche delle CTU svolte nel giudizio, ed ha motivato adeguatamente osservando che con la realizzazione di un innalzamento artificiale dell’originario piano di campagna e la creazione di una scarpata, il dislivello degradante sino alla quota del terreno sistemato era stato colmato proprio con il terrapieno. La Corte di appello, quindi, ha posto a base della sua valutazione un accertamento in fatto circa l’esistenza del dislivello, ha valutato la consistenza del dislivello e ha concluso che detta costruzione doveva essere equiparata ad un muro di fabbrica, assoggettato, in quanto tale, alle regole sulle distanze legali. Una volta compiuti tali accertamenti non ha fatto altro che applicare i principi affermati da questa Corte in materia di distanze, secondo i quali la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (v. Cass. 19 ottobre 2009 n. 22127; Cass. 27 ottobre 2008 n. 25837), per cui qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna – originariamente livellato sul confine tra due fondi – sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che la realizzazione di un terrapieno abbia la funzione di costruzione creata “ex novo” dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a corpo di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distante legali tra costrizioni, principio condiviso da questo Collegio. Il motivo va, dunque, rigettato.

In conclusione il ricorso va respinto alla stregua delle precedenti considerazioni. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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