Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1474-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE VALERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1021/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza comunicata il 3.3.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione S.A. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 1021/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.A. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato a sua volta in due distinti profili, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe valutato la storia personale del richiedente senza svolgere alcuna effettiva istruttoria sulle condizioni del Paese di provenienza e dunque in violazione dei criteri previsti dalla legislazione speciale per l’esame delle domande di protezione internazionale.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata non reca alcuna indicazione di fonti informative sul Paese di origine del richiedente, a parte una fonte ANSA genericamente descritta, sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto che la situazione in Gambia fosse in via di normalizzazione dopo l’insediamento, avvenuto il (OMISSIS), del nuovo governo presieduto da A.B. ed ha quindi affermato che non sussisterebbero, in particolare, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) (cfr. pag. 6).

Va data continuità al principio secondo cui è onere del giudice di merito indicare in modo puntuale le fonti consultate e le informazioni specifiche tratte da essa. Sul punto questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018, Rv.651579; Cass. Sez.6-1 Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv.649790; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv.649647; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018, Rv.648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 14998 del 16/07/2015, Rv.636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv.634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv.623728; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv.605498).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Ne deriva l’insufficienza del generico riferimento a “quanto desumibile da fonte ANSA” perchè non idoneo a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito, nè ad indicarne la collocazione temporale, e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull’attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In proposito, va ribadito che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che assai di frequente contengono informazioni dettagliate e aggiornate, spesso desunte dall’attività di assistenza e sostegno alla popolazione locale che le predette associazioni svolgono direttamente sul territorio.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento delle altre tre doglianze, con le quali il ricorrente censura, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il giudice di merito avrebbe violato il principio della cd. cooperazione istruttoria (secondo motivo), la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria (terzo motivo) ed il mancato riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, della protezione sussidiaria (quarto motivo).

La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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