Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 10909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23031-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI

21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMALDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO BRUNO PESACANE giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale,

sig.ra F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTA MATTEO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè da:

P.M. COSTRUZIONI SRL, in persona del liquidatore pro tempore dott.

MANIERI Enrico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMALDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO PESACANE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorso –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MASSIMO CAMALDO per delega;

udito l’Avvocato FAUSTA MATTEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009, la Equitalia s.p.a. convenne in giudizio, con autonomi atti, P.M. e la PM Costruzioni s.r.l.. Espose l’attrice di essere creditrice della società convenuta per un complessivo importo di Euro 543.655, e che la convenuta aveva alienato alla P. un appartamento e un locale garage. Pertanto, sostenendo che si trattasse di una alienazione lesiva del diritto di credito l’Equitalia agì in revocatoria.

Il Tribunale di Melfi accolse la domanda proposta dalla società di riscossione rilevando che parte attrice aveva provato sia l’esistenza dei propri crediti producendo gli estratti di ruolo, sia che l’atto di compravendita era stato stipulato successivamente al sorgere del credito. Ritenne anche provata la sussistenza del requisito dell’eventus damni e della scientia damni, evincendosi quest’ultima agevolmente dal fatto che l’acquirente era l’amministratrice unica della società alienante.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 138 del 25 febbraio 2014.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione P.M. con quattro motivi e la PM Costruzioni ricorso incidentale con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Equitalia Sud s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.

I primi tre motivi del ricorso principale e di quello incidentale possono essere trattai insieme in considerazione della loro sostanziale identità.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale e quella incidentale deducono “violazione dell’art. 2901 c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Lamentano che la Corte territoriale nell’interpretare l’eventus damni non ha tenuto conto del fatto che la società avesse come oggetto sociale la costruzione di case. Quindi la vendita, oggetto della revocatoria, lungi dal poter essere considerata un eventus damni, si sarebbe dovuta ritenere solo un evento fisiologico e non eccezionale, tanto più che gli immobili in questione rientravano in un piano di edilizia economica e popolare, in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata per il Comune di Venosa. Con la conseguenza che portando a termine il programma di cui alla convenzione, Equitalia avrebbe avuto maggiori probabilità di recuperare il proprio credito.

Il motivo è inammissibile.

Ripropongono con il motivo suesposto le stesse argomentazioni già prospettate davanti al giudice di appello e che sono state ampiamente esaminate con motivazione scevra da vizi logico giuridici.

Ed in ogni caso in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni. Nel caso di specie ciò non è stato fatto.

4.2. Con il secondo motivo, lamentano la “violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35”.

Si dolgono che il giudice del merito non abbia adeguatamente valutato la legge sopra richiamata.

4.3. Con il terzo motivo denunciano la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 15 della compravendita de qua, regolarmente versata in atti”.

Per quanto riguarda la scientia damni ai fini della configurabilità dell’azione ex art. 2901 c.c. è pur sempre necessaria la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Secondo la ricorrente principale e quella incidentale la consapevolezza della natura e della tipologia dell’intervento in questione non poteva lasciar supporre che si stesse creando alcun pregiudizio per Equitalia.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati insieme per la stretta connessione e sono infondati.

L’atto di alienazione, da parte della società costruttrice del diritto di proprietà su un immobile, realizzato in base ad un piano di edilizia popolare ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, non è sottratto al regime dell’azione revocatoria fallimentare, ove ricorrano le condizioni a tal fine richieste dalla legge (Cass. n. 13443/2003). A tale principio si è attenuto il giudice del merito che ha ritenuto sussistere tutti i requisiti per l’azione revocatoria tra cui l’eventus damni e la scientia damni come ampiamente motivato nella sentenza impugnata.

Ma soprattutto non hanno colto la ratio decidendi della sentenza la dove ha affermato che è mancata la prova che il residuo patrimonio della società avesse consistenza tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Tale punto della motivazione doveva essere impugnato con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non attraverso la violazione di legge, perchè la ricorrente doveva dimostrare che aveva cercato di provare tale questione.

4.4. Con il quarto motivo la P. lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1395 e 2901 c.c. e L. n. 865 del 1971, art. 35”.

Si duole di come la Corte d’Appello abbia considerata implicita la scientla damni in considerazione del fatto che rivestiva la qualità di amministratore e legale rappresentante della PM Costruzioni.

Il motivo è inammissibile.

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014). Tutto questo è stato ampiamente motivato e valutato dal giudice del merito.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna P.M. e la PM Costruzioni s.r.l. in solido al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della controricorrente Equitalia Sud s.p.a. che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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