Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10909 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Intesa Gestione Crediti s.p.a. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma,

via Bissolati 76, presso l’avv. B. Cargani, rappresentata e difesa

dall’avv. Gentile G., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPV IEFFE s.p.a. ((OMISSIS)), rappresentata da Italfondiario

s.p.a. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma, via M. Mercati 38,

presso l’avv. Mandara, rappresentata e difesa dall’avv. Mirando L.,

come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c. a r.l., domiciliata in

Roma, via Tuscolana 809, presso L’avv. G. Salvatore, rappresentata e

difesa dall’avv. C. Landi, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. e T.M.R. ((OMISSIS)

e (OMISSIS)), domiciliati in Roma, via A. Casella 43, presso

l’avv. G. Ugolini, rappresentati e difesi dall’avv. W. Iannella, come

da mandato a margine del ricorso;

– controricorrenti –

contro

Mayoi Immobiliare s.r.l., domiciliata in Roma, via Monte Zebio 19,

presso l’avv. M.S. De Santis, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2004 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 30 giugno 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udita i difensori delegati avv. Coluzzi e Catalano, che hanno chiesto

l’accoglimento dei rispettivi ricorsi di SPV Ieffe e Intesa Gestione

crediti Udite le conclusioni del P.M., dott. PATRONE Ignazio che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato il rigetto delle domande proposte da alcuni creditori dei coniugi G.F. e T.M.R., che avevano agito per simulazione, così impugnando gli atti con i quali i debitori avevano conferito le rispettive aziende individuali, con relativi patrimoni immobiliari, nella Mayor Immobiliare s.r.l..

Hanno ritenuto i giudici d’appello che gli attori non hanno offerto prova alcuna della dedotta simulazione; e che mancano comunque di interesse ad agire per la nullità di quei conferimenti, che sono stati già dichiarati a essi inopponibili, in accoglimento dell’azione revocatoria da essi proposta.

Contro la sentenza d’appello ricorrono ora per cassazione con distinti ricorsi la Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c. ar.l., con un unico complesso motivo, la SPV IEFFE s.p.a. e la Intesa Gestione Crediti s.p.a., ciascuna con due motivi d’impugnazione.

Resistono con distinti controricorsi a ciascuno dei ricorsi i coniugi G.F. e T.M.R. e la Mayor Immobiliare s.r.l. Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, essendo sorretti da analoghi motivi.

Con il primo motivo le società ricorrenti deducono omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di valutare quali prove della simulazione quegli stessi elementi di fatto che li hanno indotti ad accogliere l’azione revocatoria.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1418 e 2901 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., con riferimento all’ipotizzata carenza di interesse all’azione di simulazione.

Sostengono che, secondo la giurisprudenza, l’interesse ad agire non è escluso dalla possibilità d: azioni alternative di tutela della medesima situazione giuridica. E rilevano che l’accoglimento dell’azione revocatoria non ha impedito ai debitori di disfarsi dei propri beni, con la vendita dalla Mayor Immobiliare s.r.l. alla LATM Costruzioni e Vivai s.r.l., mentre la dichiarazione di nullità del conferimento assicurerebbe una tutela effettiva ai creditori.

2. Occorre premettere che nel caso in esame i giudici del merito hanno esibito due rationes decidendi a sostegno della propria decisione. Ma contrariamente a quanto frequentemente accade, la principale ragione della decisione è quella che attiene al fondamento della domanda, essendo esibita solo ad abundantiam la motivazione sulla presunta carenza di interesse degli attori.

Questa particolare struttura della motivazione non esime la corte dall’esaminare i motivi attinenti alla giustificazione del giudizio di fatto, come sarebbe avvenuto se fosse stata affermata in via principale l’inammissibilità della domanda (Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840, m. 595555). E tuttavia non può non risultare preliminare appunto l’esame dell’ammissibilità della domanda, che potrebbe risultare assorbente.

Sarebbero in realtà fondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano l’affermazione della loro carenza di interesse a insistere nell’azione di simulazione dopo l’accoglimento dell’azione revocatoria.

Questa corte ha già da tempo chiarito che, “poichè l’interesse all’impugnazione – quale manifestazione del generale interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c. – è costituito dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta, il creditore del simulato alienante, che abbia proposto in via principale l’azione di simulazione e, in via subordinata, l’azione revocatoria e che, pur vittorioso rispetto a quest’ultima, sia rimasto soccombente rispetto alla prima, ha interesse ad appellare la sentenza deprimo giudice nella parte relativa al rigetto dell’azione di simulazione, stante la più penetrante tutela offerta da quest’ultima azione con l’effetto resti tutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante” (Cass., sez. 2, 7 luglio 1978, n. 3410, m. 3 92860).

3. Sono tuttavia infondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano la motivazione ai rigetto della domanda di nullità per simulazione degli atti di conferimento elle aziende individuali dei debitori nella Mayor Immobiliare s.r.l. Non v’è dubbio che la simulazione assoluta di un contratto possa essere provata anche per presunzioni da chi sia estraneo al negozio (Cass. sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28224, m. 605871). Tuttavia le presunzioni che possono fondare l’accoglimento dell’azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l’accoglimento dell’azione di simulazione.

Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, “l’azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium, elementi da cui si prescinde nella simulazione”; sicchè l’intento fraudolento di sottrarre i beni a.i a garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (Cass., sez. 2, 30 maggio 2005, n. 11372, m. 580175).

E in realtà tutti gli elementi indiziar esposti dai giudici del merito a sostegno della decisione sull’azione revocatoria, e richiamati dalle ricorrenti, giustificano la conclusione che G.F. e T.M.R. operarono effettivamente allo scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori. Ma non giustificano affatto la conclusione che fosse solo fittizio e non reale il conferimento di quei beni in una società appositamente costituita e partecipata dagli stessi G.F. e T.M.R..

4. Si deve pertanto concludere con il rigetto dei ricorsi.

Considerato tuttavia il parziale fondamento delle ragioni delle ricorrenti, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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