Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10908 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. Bursese Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato FERLITO DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RUTA CARMELO;

– ricorrente –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CATONE 6, presso lo studio dell’avvocato

RIPOLI ELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BORROMETI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Ripoli Elio difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica C.G. per sentire pronunciare la risoluzione del contratto preliminare con cui il convenuto aveva promesso di vendergli un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 72.000.000.

Deduceva che non era stato possibile stipulare il contratto definitivo per la mancata produzione al notaio della documentazione necessaria.

Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che non era stato mai convocato dinanzi al notaio e che, pertanto, parte inadempiente doveva considerarsi l’attore.

Con sentenza dep. il 16 febbraio 2001 il Tribunale rigettava la domanda.

Con sentenza dep. il 26 marzo 2005 la Corte di appello di Catania rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.

I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritenevano che – in considerazione della ripartizione dell’onere della prova nel caso di domanda di risoluzione del contratto – avendo il convenuto eccepito l’inadempimento dell’attore, questi era gravato dell’onere probatorio relativo all’avvenuto adempimento: tale prova non era stata fornita. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’intimato che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, l’attore non avrebbe offerto la prova dell’adempimento: in realtà, il convenuto non aveva formulato alcuna eccezione di inadempimento, essendosi limitato a contestare il denunciato suo inadempimento e a riferire di essersi presentato dinanzi al notaio perchè non convocato, mentre con l’eccezione di cui all’art. 1460 cod. civ. si deduce l’inadempimento dell’altra parte nè la stessa poteva desumersi dal comportamento processuale. Il motivo va disatteso.

La doglianza, in sostanza, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che, con le difese proposte, il convenuto aveva inteso formulare l’eccezione di inadempimento dell’attore : il ricorrente, attribuendo un diverso significato alle affermazioni contenute nella comparsa di risposta, formula una soggettiva ricostruzione della volontà della parte, sollecitando da parte di questa Corte una interpretazione delle difese formulate dal convenuto difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata. Orbene, l’interpretazione della domanda o dell’eccezione ha ad oggetto un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere ricercando la effettiva intenzione perseguita dalla parte alla stregua del complessivo tenore delle proprie difese: trattasi, perciò, di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale giudice di merito che è sottratta al sindacato di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici che, seppure dettati in materia contrattuale, hanno portata di carattere generale, o per vizio di motivazione che nella specie non sono stati specificamente dedotti.

Pertanto, un volta ritenuto che il convenuto aveva inteso sollevare eccezione di inadempimento da parte dell’attore, la sentenza ha correttamente affermato che era quest’ultimo a dovere dimostrare il proprio adempimento alle obbligazioni contrattuali, avendo applicato i principi elaborati dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultano invertiti i ruoli delle parti, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (S.U. 13533/2001; Cass. 9351/2007; 26953/2008;

3373/2010).

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1460 cod. civ.) nonchè omessa pronuncia e assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia che il Giudice di merito non aveva considerato il comportamento omissivo del C., che era rimasto inadempiente anche dopo la notifica dell’atto di citazione, tenuto conto che ai fini della risoluzione contrattuale, non è necessaria la diffida ad adempiere.

Il motivo va disatteso.

La sentenza ha ritenuto che, non avendo assolto l’onere a lui incombente, l’attore non aveva dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto e dunque era da considerarsi la parte inadempiente: l’indagine circa il comportamento del convenuto era dunque da considerarsi superflua, essendo stato accertato, per quel che si è detto, che il contratto non aveva avuto esecuzione a causa della condotta tenuta dall’attore.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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