Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10907 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 10907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9256-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

Dott.ssa P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI CIARI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO LEASING S.P.A., – attualmente MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. -,

in persona del dott. G.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINA

ANZALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO STANGHELLINI,

LORENZO SCARPELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4401/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMILIA SPINIELLO per delega;

ANTONINA ANZALDI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La (OMISSIS) s.r.l. (già S.p.A.) stipulò con la Centro Leasing S.p.A., nel (OMISSIS), un contratto di locazione finanziaria immobiliare avente ad oggetto la realizzazione di un capannone ad uso produttivo, per un importo complessivo finale di Lire 4.550.000.000. La locazione ebbe inizio nel dicembre 2000, dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del capannone e il corredo di tale immobile industriale, a spese della stessa (OMISSIS) e per soddisfare le proprie esigenze produttive, di taluni beni (impianti di climatizzazione, di riscaldamento, antincendio, idrico e sanitario; centrale termica; cabina elettrica e del gas).

Il 16 giugno 2005, a seguito di inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, la Centro Leasing dichiarò la risoluzione del contratto di leasing e in data 29 giugno 2005 la medesima società alienò l’immobile industriale, unitamente ai predetti beni posti in essere dalla (OMISSIS) ed aventi un valore commerciale non inferiore ad Euro 120.000,00, alla Intesa Leasing S.p.A. per un prezzo di Euro 3.400.000,00, altresì corrispondendo alla stessa (OMISSIS) la somma di Euro 1.526.503,61, quale differenza tra il prezzo di vendita e il credito da inadempimento contrattuale (tra cui, quello per canoni insoluti e “canoni ancora da scadere attualizzati”).

Sicchè, la (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio la Centro leasing S.p.A. per sentir accertare di essere proprietaria dei beni aziendali anzidetti e, conseguentemente, condannare la società convenuta al risarcimento del danno per la illegittima alienazione degli stessi beni.

Nel contraddittorio con la Centro Leasing S.p.A., l’adito Tribunale di Firenze, con sentenza del 27 dicembre 2012, rigettò la domanda del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (nelle more costituitosi in giudizio a seguito di relativa declaratoria intervenuta nei confronti della società attrice), in applicazione dell’art. 936 c.c..

2. – Il gravame interposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 31 gennaio 2014.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze ricorre il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Mediocredito Italiano S.p.A., già Centro Leasing S.p.A.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 936 c.c..

Il Tribunale avrebbe errato ad applicare l’art. 936 c.c., giacchè gli impianti accessori al capannone industriale erano stati realizzati a spese della (OMISSIS) in costanza di rapporto di leasing di godimento (così dovendosi qualificare il contratto inter partes) con il proprietario del capannone stesso, difettando, pertanto, in capo ad essa società attrice la qualità di “terzo” realizzatore delle opere oggetto di accessione.

Ove, poi, si ritenesse corretta l’applicazione dell’art. 936 c.c., il Tribunale avrebbe comunque errato nell’escludere l’indennizzo dovuto al “terzo”, come tale dovendosi qualificare la richiesta risarcitoria spiegata in giudizio.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omesso esame di parte della domanda.

Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda di accertamento della proprietà dei beni aziendali realizzati da essa (OMISSIS), assumendo che la pretesa azionata era soltanto quella risarcitoria.

Inoltre, il Tribunale avrebbe statuito sull’eccezione di accessione ex art. 934 c.c. avanzata dalla Centro Leasing con la comparsa di costituzione e risposta, ma poi rinunciata in sede di comparsa conclusionale.

3. – Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso, relativo alla “applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 12 del contratto di locazione finanziaria e della regola generale prevista dagli artt. 1592 e 1593 c.c. in tema di addizioni e miglioramenti apportati dal conduttore alla cosa locata e, più in particolare, sull’espressione di consenso del locatore alla realizzazione delle dette opere”.

4. – Preliminare ed assorbente dell’esame del fondo dei motivi è il rilievo officioso di inammissibilità del ricorso alla stregua di indirizzo oramai consolidato (tra le tante, Cass., 17 aprile 2014, n. 8940; Cass., 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass., 23 dicembre 2016, n. 26936) e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 27 maggio 2015, n. 10876).

Occorre, infatti, ribadire che nell’impugnazione in sede di legittimità contro la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione (almeno) dei motivi di appello (se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.), al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Nella specie, il ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non contiene affatto la analitica menzione dei motivi di appello, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., limitandosi la parte ricorrente ad una generica sintesi degli stessi (p. 6 del ricorso), ma senza in alcun modo dare contezza di quale fosse lo specifico tenore contenutistico delle censure svolte con l’atto di impugnazione, nè, tantomeno, provvedendo a localizzare in modo puntuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) i singoli motivi di impugnazione nel contesto dell’atto di appello, salvo che per taluni, e decontestualizzati, stralci (pp. 9/10 del ricorso). Ciò che, invece, era necessario per assolvere all’onere di rendere intelligibile quale fosse l’effettivo devolutum in appello, tale da non implicare l’esistenza di un giudicato interno sulle questioni oggetto del presente giudizio di legittimità.

Una siffatta carenza strutturale dell’atto di impugnazione assume, quindi, significativo rilievo, giacchè – e con particolare riguardo al primo e terzo motivo di ricorso – impedisce, per un verso, di apprezzare se il thema della qualificazione del contratto di leasing, secondo il concreto regolamento pattizio, sia stato, e in che termini, veicolato in sede di gravame e, per altro verso, di conoscere se sia stata effettivamente impugnata (come, invero, parrebbe da escludere in base alle sole conclusioni rassegnate con l’atto di appello, riportate per esteso nel ricorso) la ulteriore, ed autonoma, ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla non spettanza alla (OMISSIS) s.r.l. di alcuna indennità, per avere essa domandato in giudizio unicamente il risarcimento del danno per “illegittima alienazione dei beni di sua proprietà”.

Così come – in riferimento al secondo motivo di ricorso – la mancata specificazione delle ragioni di gravame impedisce di apprezzare se in appello siano state idoneamente censurati i supposti vizi di omessa pronuncia e di extrapetizione dedotti in questa sede avverso la sentenza di primo grado.

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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