Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10907 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. ((OMISSIS)), anche quale socia della

s.a.s. Zanetti, domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore 22,

presso l’avv. Pottino G., che la rappresenta e difende unitamente al

l’avv. C. Zauli, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 102/2008 della Corte d’appello di Ancona,

depositato il 9 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Coi: il decreto impugnato la Corte d’appello di Ancona ria rigettato la domanda proposta da Z.G. (Ndr: testo originale non comprensibile) per la condanna del Ministero della Giustizia a corrisponderle l’equa riparazione per durata irragionevole di un processo penale per usura iniziato il 5 febbraio 2001 su denuncia delle società di autotrasporti di cui è socia e conclusesi il 20 febbraio 2007 con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione. Hanno ritenuto i giudici del merito che la persona offesa, anche se querelante, non può essere considerata parte del processo penale fin quando non si costituisca appunto come parte civile. E dunque non ha diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento nel quale non riveste la qualità di parte. Nè può assumere rilevanza la durata del processo precedente la sua costituzione. Ricorre per cassazione Z.G. in proprio e nella qualità, e lamenta l’ingiustificata disparità di trattamento tra persona offesa e indagato nel riconoscimento del diritto all’equa riparazione per durata irragionevole del processo, sostenendo che il diritto va riconosciuto a chiunque sia danneggiato, indipendentemente dall’assunzione della qualità di parte.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Non v ‘ è dubbio che la L. n. 89 del 2001, art. 2 rinvii alla C.E.D.U. per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione. Dispone infatti che la legittimazione spetta a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione “sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1”.

E’ all’art. 6, p.1, della Convenzione che occorre dunque fare riferimento; in particolare alla definizione del diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

E in realtà questa definizione del soggetto legittimato a chiedere l’equa riparazione corrisponde alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale.

Viene definito parte, infatti, il soggetto titolare di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel ritrito delle sue domande. E quindi si esclude che rivesta la qualità di parte un soggetto come la persona offesa (Cass., sez. un. pen., 16 dicembre 1998, Messina, m. 212077, Cass., sez. 6, 13 febbraio 2009, Barogi, m. 243836), che pure può svolgere un’attività particolarmente incisiva nella fase procedimentale, n particolare nel procedimento di archiviazione, facendo sorgere per il giudice o anche per il pubblico ministero il dovere di pronunciarsi su talune sue richieste, anche se non sul merito dell’accusa.

E’ ad esempio la natura procedimentale, e non di merito, della decisione di archiviazione a escludere che con un tale provvedimento si applichino sanzioni (C. cost., 15 luglio 1993, n. 319); e a precludere di conseguenza il riconoscimento della qualità di parte alla persona offesa, che pure, come s’è detto, può intervenirvi con un ruolo attivo. E’ condivisibile pertanto la giurisprudenza civile di questa corte, che esclude la legittimazione alla domanda di equa riparazione per la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento penale protrattosi oltre i limiti della durata ragionevole (Cass., sez. 1, 23 gennaio 2003, n. 996, m. 60444, Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1184, m. 88638, Cass., sez. 1, 27 febbraio 2007, n. 4476, m. 595278). E sarebbe contraddittorio con questa impostazione riconoscere il diritto all’equa riparazione anche per la durata del procedimento precedente alla costituzione di parte civile.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA