Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10906 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10906 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 3490-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 26/05/2016

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente ARCELLA GEA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ELIA VEZZI giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

+

- controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 58/07/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 14/05/2013,
depositata P11/06/2013;

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Stefano Varone (Avvocatura) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
L’Ufficio fiscale di Udine notificava ad Arcella Gea un avviso di accertamento
per la ripresa a tassazione di IRPEF,IVA e 1RAP per l’anno 2005 sulla base
degli elementi acquisiti mediante questionario.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Udine che accoglieva il
ricorso con sentenza confermata dalla CTR del Friuli Venezia Giulia, la quale
respingeva l’appello principale, ritenendolo ammissibile, nonché l’appello
incidentale della parte contribuente in ordine alla compensazione delle spese del
giudizio di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,
al quale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi,
la parte intimata.
La causa, chiamata all’udienza camerale, veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa
della pronunzia delle S.U. di questa Corte sulla questione di particolare
rilevanza sollevata da Cass.n.527/2015-.
All’udienza del 6.4.2016 la causa, veniva posta in decisone dopo il deposito di
memorie ex art. 378 c.p.c. da parte della controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia ricorrente deduca la
violazione dell’ art.12 c.7 1.n.212/2000 ritenendo che la CTR aveva errato nel
considerare applicabile la disciplina in tema di contraddittorio preventivo
all’ipotesi di accertamento compiuto senza accesso presso i locali del
contribuente ma solo sulla base del questionario richiesto al medesimo.
Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa
motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla ritenuta
applicazione della disciplina di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000 all’ipotesi di
verifica non compiuta pressa la sede della contribuente.
La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso,
inoltre prospettando, come primo motivo di ricorso incidentale, la violazione
dell’art.53 d.lgs.n.546/1992, per non avere riportato esplicitamente nell’atto di
appello le censure relative al merito della pretesa, con il secondo motivo la
violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e con il terzo motivo la violazione degli
artt.96 e 97 c.p.c.
Ric. 2014 n. 03490 sez. MT – ud. 06-04-2016
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Ric. 2014 n. 03490 sez. MT – ud. 06-04-2016
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Va esaminato per ragioni di ordine logico con priorità il primo motivo di
ricorso incidentale.
Lo stesso è infondato. Questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso
tributario, l’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le
questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente
riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il
corrispondente art. 346 cod. proc. civ. – all’appellato, e non all’appellante;
pertanto, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio, alla qualità di
attore in senso sostanziale rivestita dall’Ufficio ed all’indísponibilità della
pretesa, alla quale l’Amministrazione non può rinunciare se non nei limiti di
esercizio di autotutela, qualora l’Amministrazione sia soccombente in primo
grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell’atto, dalla
circostanza che l’appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione
non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria.-cfr.Cass.n. n.
13695/2009 ;Cass.n.28018/2009-.
La decisione impugnata, ritenendo ammissibile l’appello proposto dall’ufficio
che, nel contestare la sentenza di primo grado che aveva accolto la doglianza
fondata sulla violazione dell’art.12 e.7 1.n.212/2000 prospettata dalla
contribuente si era riportata alle eccezioni e difese esposte in primo grado sulla
pretesa fiscale non è incorsa, pertanto, nel prospettato vizio.
Passando all’esame del primo motivo di ricorso principale, ammissibile in
quanto rivolto nel suo contenuto sostanziale a censurare la decisione impugnata
per avere fatto applicazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000, lo stesso è fondato e
assorbe l’esame degli altri due motivi di ricorso principale e dei restanti motivi
di ricorso incidentale.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata
il 9 dicembre 2015, esaminando la questione, rimessa da questa sottosezione
con ordinanza interlocutoria n.527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate
nell’art. 12, comma 7, 1.n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in
relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o
non comportato constatazione di violazioni.
Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che
<>
Orbene, la decisione impugnata si pone in contrasto con gli enunciati principi di
diritto.
La stessa, infatti, ha per l’un verso disposto l’annullamento integrale dell’atto
impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio
endoprocedimentale ancorché, quanto all’accertamento a fini IRPEG e IRAP
non sussistesse in capo all’Amministrazione fiscale, venendosi pacificamente in
tema d’indagine “a tavolino” compiute al di fuori della sede della contribuente
ma sulla base del questionario alla stessa richiesta dall’Ufficio, alcun obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale e, quanto all’accertamento a fini IVA pure
oggetto di contestazione abbia omesso di acclarare l’assolvimento, da parte
della società contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che
avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
La CTR avrebbe infatti dovuto verificare che il contribuente aveva assolto
l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ed ancora che
“…l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da
configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al
principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto
alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato
predisposto “-cfr. Cass. S. U.n. 24823/2015-.
Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi
esposti dalla controricorrente va rigettato il primo motivo di ricorso
incidentale, mentre va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli
altri motivi dello stesso e il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale. La
sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Friuli
Venezia Giulia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il primo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di
principale, assorbiti gli altri motivi dello stesso nonché il secondo ed il terzo
motivo di ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR el Friuli Venezia Giulia.
Così deciso il 6.4.2016 nella camera di consigli della sesta sezione civile in

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