Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10906 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25249-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che

lo rappresentata e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

B.G.P., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE FALDUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Enna, ha dichiarato insussistente l’obbligo di B.G.P. – ingegnere iscritto all’Albo professionale ma non ad Inarcassa – di iscriversi alla gestione separata, ed ha accolto l’opposizione proposta dal professionista avverso l’avviso di addebito notificatogli dall’Inps per i redditi da attività libero professionale prodotti nell’anno 2007;

la Corte territoriale ha sostenuto che l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori che presuppongono l’iscrizione alla Cassa di previdenza speciale, non implica l’automatico obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che, a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’attività svolta dall’interessato è comunque soggetta a un versamento contributivo ad Inarcassa;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;

B.G.P. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta l’interpretazione del quadro normativo proposta dalla Corte territoriale, prospettando che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30344 e 30345 del 2017), sebbene non tenuto ad iscriversi alla cassa professionale di previdenza ed assistenza, il B. sarebbe comunque obbligato ad iscriversi e versare i contributi alla gestione separata sul reddito prodotto nel 2007 per l’attività libero professionale esercitata, sia pure in modo non abituale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis”;

reitera le difese già svolte in primo grado per contrastare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente col ricorso introduttivo;

il primo motivo merita accoglimento;

questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);

in ragione dell’accoglimento del primo motivo, il secondo è assorbito, potendo l’Inps reiterare nel giudizio di rinvio le difese già svolte con riguardo all’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente;

in definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al 1^ motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

 

 

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