Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10906 del 18/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/04/2019), n.10906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20239/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la stessa domiciliata, in Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 223/8/2011, depositata il 22 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 marzo 2019

dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di P.A., per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto ritenuto amministratore di fatto della Smecal s.a.s., determinando, quindi, un reddito di impresa a suo carico, sia per le dichiarazioni scritte rese da L.S., legale rappresentante della società dal 2005, sia per la riferibilità delle movimentazioni bancarie del contribuente alla attività della società.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale, che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, per mancanza di specificità dei motivi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto la Commissione provinciale aveva accolto i ricorsi, sia perchè le dichiarazioni del L. si riferivano all’anno 2005, mentre i periodi di imposta oggetto di esame erano il 2000 ed il 2001, sia per la non riconducibilità delle movimentazioni bancarie al contribuente; l’appello, invece, da un lato, non aveva “minimamente contestato il rilievo del primo giudice circa la mancanza di influenza e pertinenza sul piano probatorio delle dichiarazioni del L.”, e, dall’altro, non aveva “illustrato e dimostrato” come le “risultanze delle indagini bancarie” potessero offrire autonomamente elementi di prova dei maggiori redditi attribuiti al contribuente.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “Insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto la Commissione regionale ha dato atto delle censure formulate dalla Agenzia con l’atto di appello, ma ha illogicamente ritenuto che le stesse non fossero idonee a soddisfare il requisito della specificità dei motivi. Al contrario l’Agenzia ha criticato la sentenza della Commissione provinciale proprio nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni del L. ed ha, invece, omesso di rilevare che gli addebiti contestati al contribuente si fondavano anche sulle risultanze dei conti correnti bancari e sulle dichiarazioni dei redditi che risultavano irrisori a fronte del tenore di vita suo e del suo nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto l’Agenzia, con l’atto di appello, ha formulato censure specifiche avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione provinciale, proprio in ordine alla sussistenza delle prove poste a fondamento degli accertamenti, consistenti, non solo nelle dichiarazioni del L., ma anche nelle numerose, rilevanti ed ingiustificate movimentazioni bancarie, confortate anche dai dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto nel caso in cui l’accertamento si fonda sulle indagini bancarie, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili. Le ingenti movimentazioni, invece, non sono state giustificate dal contribuente.

3.1. Deve essere affrontato, preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità, il secondo motivo di impugnazione, che è fondato, con il conseguente assorbimento dei motivi primo e terzo.

Invero, l’Agenzia delle entrate, nel ricorso per cassazione ha riportato il contenuto dell’appello, da cui emerge che le censure contenute nel gravame sono specifiche in relazione alla pronuncia della Commissione provinciale che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, del contribuente.

La Commissione provinciale, infatti, ha accolto i ricorsi, in quanto la dichiarazione del L. era riferita ad anni diversi rispetto a quelli oggetto dell’avviso di accertamento.

Nell’appello l’Agenzia ha dedotto che gli avvisi di accertamento non si basavano solo sulla dichiarazione del L., ma anche sulla disamina delle movimentazione dei conti correnti bancari e sulle dichiarazioni dei redditi, oggettivamente irrisori ed inadeguati al tenore di vita del contribuente e del suo nucleo familiare.

Tale motivo è specifico e va a censurare in modo preciso la ratio decidendi della sentenza di prime cure.

Peraltro, costituisce principio consolidato quello per cui, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass., 24641/2018).

4. I motivi primo e terzo sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, con conseguente necessaria nuova valutazione del merito della controversia da parte del giudice del rinvio.

5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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