Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10905 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 11492/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Paolinelli,

come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con la

stessa elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv.

Enrica Inghilleri;

– controricorrente –

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 2008/2018,

pubblicata in data 1 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Caradonna Lunella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., nato in (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Ancona, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato in (OMISSIS), in un piccolo villaggio e di avere lavorato come agricoltore e come tassista privato; di essersi convertito alla religione cristiana e di essere stato ostacolato dal padre che lo continuava a perseguitare, anche quando si era trasferito nell’abitazione di un suo amico cristiano, perchè non voleva più vederlo; che essendo le abitazioni molto vicine, cominciava a sentirsi minacciato dal genitore e ad avere paura anche per la sua vita e decideva, quindi, di lasciare il suo Paese il 25 gennaio 2014.

3. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente giudicate non credibili, della mancanza di un effettivo rischio nell’ipotesi di rientro nel Paese d’origine alla luce della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza e dell’assenza di lesioni di diritti umani.

4. B.M. ricorre in cassazione con quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata la tardività della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Cass., 12 novembre 2018, n. 28999).

2. Con il primo motivo B.M. impugna i capoversi da 4 a 16, in cui si escludono la persecuzione e il danno grave e, quindi, il riconoscimento della protezione internazionale, nonchè il diritto ad un permesso per motivi umanitari, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. Con il secondo motivo B.M. lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra; dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11. Vizio di motivazione – motivazione apparente.

4. Con il terzo motivo B.M. lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; dell’art. 3 CEDU e art. 10 Cost.; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Vizio di motivazione.

5. Con il quarto motivo B.M. lamenta la violazione di legge, artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna sulle spese di lite, poichè la Corte avrebbe dovuto compensare le spese;

avrebbe dovuto ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio e in subordine, avrebbe dovuto riconoscere una liquidazione adeguata, avendo invece riconosciuto la fase decisionale che non era stata espletata dall’Avvocatura che non aveva partecipato all’udienza di discussione, nè aveva deposito comparsa conclusionale e replica.

6. I primi tre motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono fondati.

6.1 Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l’obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorchè per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione – la decisione nella quale “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., 7 aprile 2017, n. 9015).

Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

6.2 Tanto premesso, nel caso in esame, l’impugnata decisione si mostra palesamente afflitta dal vizio qui lamentato, poichè essa ha inteso respingere le dispiegate doglianze senza illustrare il percorso logico – argomentativo che ha portato il decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

In particolare, sia per quel che riguarda il rigetto della protezione internazionale, sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria sussiste il vizio denunciato perchè le relative statuizioni non risultano sostenute da una motivazione e la Corte distrettuale, dopo avere richiamato i principi normativi della materia in trattazione, ha concluso rispettivamente:

– Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso concreto (riconoscimento dello status di rifugiato);

– Non v’è chi nor veda come nella fattispecie siamo fuori di detti presupposti (protezione sussidiaria);

– Ma neppure questa ipotesi ricorre (protezione umanitaria).

Nella descritta situazione la suddetta censura appare senz’altro ammissibile, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni richiamate, non risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso.

Si tratta, quindi, di una motivazione che corrisponde alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, dove il decidente si è limitato ad ostendere un giudizio del tutto assertivo e privo della necessaria conferenza con l’oggetto del suo esame.

7. Il quarto motivo che riguarda la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali rimane assorbito.

8. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e, assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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