Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10905 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 10905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5138-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA

8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA MAGGIARI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI CUNEO giusta procura in calce al controricorso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore ad

negotia dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DINO OTTOLENGHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1222/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA MAGGIARI;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI anche per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 4/11/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari del 23/6/2010 che aveva respinto la domanda di M.M., titolare di una impresa artigiana di pulizie, azionata nei confronti del proprio consulente del lavoro, rag. C.M., volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente provocato con la predisposizione della busta paga dei dipendenti dell’impresa sulla base del trattamento retributivo delle imprese di pulizia a carattere industriale anzichè con quello delle imprese di pulizia artigiane. La sentenza veniva pronunciata anche nei confronti della U.F.G. Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.) chiamata in giudizio dal C..

In sintesi, il Giudice riteneva che, quanto alle prassi locali esistenti prima del CCNL del 1999, invocate dalla M., che avrebbero condotto ad una decurtazione del 20% sulla retribuzione prevista dal contratto per le imprese industriali, non essendovi prova della loro esistenza, se non per mezzo di testimoni, non poteva condividersi la tesi dell’appellante secondo cui il C. avrebbe dovuto fornire la prova della mancanza di un accordo derogatorio. Non si vede, infatti, secondo la Corte, come potesse gravarsi il convenuto della prova negativa della non esistenza di un fatto. In mancanza di prova specifica, pertanto, appariva ragionevole l’applicazione del contratto per le imprese industriali di pulizia. Con riguardo alla quattordicesima mensilità, la corresponsione di essa sarebbe stata, in linea teorica, non dovuta solo per il periodo di un mese in quanto, a partire dall’entrata in vigore del CCNL per le imprese artigiane ed in particolare dell’art. 3, comma 2 contratto 1/7/99, la quattordicesima sarebbe stata comunque dovuta, sia expressis verbis, sia in forza di una clausola preclusiva del peggioramento di condizioni di miglior favore già applicate, sicchè, oltre a non potersi apportare alcuna decurtazione della retribuzione, anche la prassi della quattordicesima mensilità, applicata solo un mese prima dell’entrata in vigore dell’accordo, doveva considerarsi vincolante per le parti.

La Corte d’Appello ha ritenuto che, anche con riguardo alla quattordicesima mensilità doveva ritenersi corretta, da parte del consulente del lavoro, l’applicazione in via analogica del contratto collettivo per le imprese industriali, prima che la clausola divenisse obbligatoria.

Complessivamente, pertanto, la Corte d’Appello riteneva che il consulente non fosse responsabile per avere dapprima applicato il contratto collettivo più vicino, per mansioni e parti, a quello che avrebbe di lì a poco regolato contrattualmente il rapporto di lavoro e per avere, successivamente, continuato ad applicare la disciplina di maggior favore, imposta dal contratto.

Avverso la sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato in più censure, illustrato da memoria.

Resistono il rag. C. e la Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 24 Cost. in relazione all’art. 1218 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In sostanza la ricorrente afferma che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto che essa fosse gravata dell’onere di dimostrare quali fossero le norme applicabili all’impresa artigiana di pulizie e che, non avendo assolto a detto onere probatorio, doveva escludersi l’inadempimento del rag. C..

La sentenza avrebbe illegittimamente applicato l’art. 2697 c.c. relativo al riparto dell’onere probatorio, senza considerare che, vertendosi in ambito di responsabilità professionale, incombe al creditore la prova del rapporto contrattuale e del danno subito e l’onere di allegare l’inadempimento del debitore, mentre è il debitore stesso ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Questa tesi sarebbe sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di responsabilità professionale, sussistendo un rapporto contrattuale in base alla regola dell’art. 1218 c.c., colui che chiede il risarcimento del danno ha l’onere di allegare l’inadempimento o l’inesattezza dell’adempimento.

Sicchè, nella prospettazione della ricorrente, la sentenza avrebbe determinato anche la violazione dell’art. 1218 c.c. nè potrebbe ritenersi valida la tesi, seguita dalla Corte territoriale, secondo la quale non poteva gravare sul convenuto la “prova negativa della non esistenza di un fatto, consistente nell’assenza di una disciplina speciale relativa alle imprese di pulizia artigiane”, in quanto il convenuto non doveva provare un fatto negativo ma un fatto positivo, cioè la normativa applicabile alle imprese di pulizia artigiane e dimostrare che la normativa applicabile, vuoi in via analogica vuoi in via diretta, fosse solo ed esclusivamente quella prevista per le imprese industriali di pulizia.

Sarebbero altresì censurabili le affermazioni dell’impugnata sentenza relative alla presenza di un “vuoto normativo” nel settore, alla luce delle testimonianze acquisite che riferivano di una prassi locale di decurtazione del 20% che, ove applicata, avrebbe consentito alla ricorrente di evitare costi retributivi e contributivi maggiori rispetto a quanto effettivamente dovuto, per un importo complessivo di Euro 38.661,72.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, nel 1999, entrò in vigore il CCNL per le imprese di pulizia artigiane e che, per il periodo antecedente, la M. aveva concordato con il rag. C. di applicare il CCNL per le imprese industriali, anche ai fini della quattordicesima mensilità.

Nel rigettare l’appello, la Corte ha statuito che la M., pienamente consenziente, non aveva dimostrato l’esistenza di una prassi locale vincolante o di accordi collettivi che, prima dell’entrata in vigore del CCNL relativo alle imprese artigiane, prevedessero una disciplina inferiore per i dipendenti di imprese artigiane o che escludessero esplicitamente la quattordicesima mensilità, sicchè il rag. C. aveva correttamente applicato, in via analogica, la disciplina prevista per le imprese di pulizia industriali. Poi, entrato in vigore l’accordo collettivo per le imprese artigiane, in data 1/9/1999, trovava applicazione l’art. 3, comma 2 che vietava peggioramenti delle condizioni di miglior favore esistenti, sicchè, oltre a non potersi apportare alcuna decurtazione alla retribuzione, anche la prassi della quattordicesima mensilità, applicata solo un mese prima dell’entrata in vigore dell’accordo, doveva considerarsi vincolante per le parti.

La Corte d’Appello ha esaminato la fattispecie ed ha ritenuto mancante la prova della fonte dell’obbligo giuridico, per il rag. C., di fornire la propria consulenza secondo le modalità più favorevoli al creditore.

In particolare la Corte ha affermato non essere esatto che fosse onere del ragioniere fornire la prova della mancanza di un accordo derogatorio verso il basso in favore delle imprese artigiane.

Ora, appare evidente che la ricorrente, pur prospettando le censure secondo la violazione degli artt. 2729 e 1218 c.c. richiede a questa Corte un riesame del merito ed una diversa valutazione delle prove, inaccessibile in questa sede. E’ evidente che la censura, pur prospettata come violazione di legge, va ad incidere sulla motivazione, con evidenti profili di inammissibilità della stessa. Pur volendo prescindere da preliminari valutazioni di inammissibilità, il ricorso merita di essere rigettato in quanto non sussistono le violazioni lamentate.

Il rag. C. aveva soltanto l’onere di dimostrare di aver compiuto correttamente la propria obbligazione contrattuale e tale prova è stata adeguatamente fornita nei gradi di merito tanto che la sentenza d’appello ha acclarato che il ragioniere ha uniformato la propria condotta al rispetto delle norme che, uniche, potevano essere utilizzate per il calcolo retributivo del personale dipendente dell’impresa della M..

Peraltro, come risulta dall’istruttoria esperita in primo grado e dal considerato della sentenza impugnata, l’attuale ricorrente era a conoscenza della suddetta scelta e, solo dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese artigiane di pulizia, prese contezza della differenza retributiva attribuibile ai propri dipendenti e, contestualmente, dell’impossibilità di apportare decurtazioni in presenza della clausola di salvaguardia.

La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato circa l’assolvimento, da parte del rag. C., dell’onere probatorio ad esso spettante: egli scelse l’unica disciplina all’epoca vigente per la regolamentazione del contratto di lavoro delle imprese di pulizia e con ciò consentì ai dipendenti anche l’attribuzione della 14^ mensilità e, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto relativo alle imprese artigiane, ha continuato ad applicare la disciplina più favorevole.

Non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. in quanto correttamente la Corte d’Appello ha applicato la norma relativa all’onere probatorio ritenendo che fosse onere della M. dimostrare l’esistenza di contratti o accordi collettivi diversi da quelli applicati dal rag. C..

Nè di pregio appare la censura secondo la quale la Corte d’Appello avrebbe escluso che potesse gravare sul convenuto la prova negativa della non esistenza di un fatto consistente nell’assenza di una disciplina speciale relativa alle imprese di pulizia artigiane: è di palese evidenza che il consulente abbia fornito la propria prestazione professionale sulla base dei dati normativi disponibili.

Nè può ritenersi, nel caso in esame, rilevante la giurisprudenza citata dalla ricorrente in relazione alla distribuzione dell’onere della prova in materia di adempimento di una prestazione professionale in quanto essa non è in discussione: il ragioniere ha provato di aver adempiuto alla propria prestazione professionale indicando le fonti della medesima, era onere di chi ha sollevato l’eccezione dimostrare l’esistenza di fonti diverse che potessero radicare un giudizio di inadempimento contrattuale. La giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., 2, 22/11/2004 n. 222026, confermata da Cass., 3, 14/5/2013 n. 11548) statuisce che, in materia di contratto d’opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo, la relativa indagine, riservata all’apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, era stata dedotta la responsabilità di un ragioniere per avere egli impugnato una serie di accertamenti d’imposta, omettendo di formulare i motivi di impugnazione nel ricorso proposto alla Commissione tributaria di secondo grado e proponendo tardivamente l’impugnazione innanzi alla Commissione centrale; la Cassazione in applicazione di siffatto principio, ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato la responsabilità del professionista, aveva escluso la sussistenza del danno, senza accertare, con valutazione prognostica, se lo svolgimento delle difese avrebbe potuto assicurare il vittorioso esperimento delle impugnazioni).

Complessivamente, pertanto, il ricorso, non privo di profili di inammissibilità, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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