Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10904 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente di livello
generale con incarico di Direttore Centrale Risorse Umane,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato MORAGGI DONATELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCIO VUOSO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V., P.L., C.V., F.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1364/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
16/10/09, depositata il 21/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, confermando la statuizione di primo grado, ha accertato la infondatezza della pretesa dell’Inail di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di P.L., C. V., F.C. e P.V., dipendenti dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5;
Avverso detta sentenza l’Inail propone ricorso con un motivo. Le dipendenti sono rimasti intimate.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, infatti è già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1^ ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”.
Detta sentenza è stata seguita da numerose altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”; Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011