Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10904 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11453/2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Paolinelli, come

da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con la

stessa elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv.

Enrica Inghilleri;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 2005/2018,

pubblicata in data 1 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal consigliere Caradonna Lunella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., nato in Gambia, il 3 marzo 1993, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 13 settembre 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato che dopo che il padre era morto, la madre aveva sposato il cognato che aveva iniziato ad amministrare i beni di famiglia; che, alla maggiore età, aveva chiesto allo zio di consegnarli i documenti dei terreni, con l’intento di costruirci sopra un edificio e di riscuotere un affitto; che lo zio aveva detto di avere venduti i beni e lui lo aveva denunciato; che lo zio, in seguito al litigio, aveva mandato via da casa sia la madre, che i nipoti; che aveva trovato un lavoro come aiutante dei pescatori e un giorno, a causa di un litigio, aveva spinto uno di loro a terra uccidendolo; che non avendo soldi per difendersi e affrontare un processo, in data 15 maggio 2015, era fuggito dal Gambia.

3. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente giudicate non credibili, della mancanza di un effettivo rischio nell’ipotesi di rientro nel Paese d’origine e dell’assenza di lesioni di diritti umani.

4. S.I. ricorre in cassazione con due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata la tardività della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Cass., 12 novembre 2018, n. 28999).

2. Con il primo motivo S.I. lamenta, con riferimento ai capi da 3 a 25 della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, l’omessa valutazione di uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, deducendo l’apparenza della motivazione, senza indicazione alcuna delle fonti di informazione.

3. Con il secondo motivo S.I., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta:

con riferimento ai capi da 10 a 22 della motivazione, la violazione e falsa applicazione della legge della Convenzione di Ginevra; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11. Vizio di motivazione;

con riferimento ai capi da 23 a 26, della motivazione, la violazione e falsa applicazione della legge del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Vizio di motivazione. Vulnerabilità del richiedente (pericolo di sradicamento). Necessità di salvaguardare l’altro grado di integrazione sul territorio; con riferimento ai capi da 27 a 29 della motivazione, la violazione e falsa applicazione della legge degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Vizio di motivazione.

Ad avviso del ricorrente non si rinviene nello sviluppo argomentativo della decisione impugnata il corretto esame dei parametri normativi di credibilità del racconto del richiedente, non applicano correttamente il principio secondo cui la credibilità soggettiva del richiedente non è frutto di soggettivistiche opinioni, ma va svolto alla stregua dei criteri stabiliti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente si duole, inoltre, che sia sotto il profilo della protezione sussidiaria che della protezione umanitaria la Corte distrettuale non aveva verificato la situazione di grave instabilità politica e sociale presente in Nigeria, mancando in particolare di specificare le fonti di informazione utilizzate per giungere a tale conclusione (pag. 25 del ricorso per cassazione).

3.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti.

Ciò che rileva, infatti, è la mancata indicazione delle fonti internazionali, a fronte delle specifiche fonti indicate dal ricorrente, in ragione delle quali la Corte di appello ha escluso che vi fosse un conflitto armato rilevante per il riconoscimento eventuale della protezione sussidiaria, dovendosi applicare il principio secondo il quale “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. n. 11312 del 26/04/2019).

Chiara è, sul punto, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” va interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 20 aprile 2019, n. 9842; Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione ” (Cass. n. 13449 del 17/05/2019).

Nel caso in esame, la statuizione sul punto risulta assertiva e priva di sia pur minimi riferimenti alle fonti consultate, con la conseguenza che la doglianza va accolta.

4. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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