Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10903 del 23/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24806-2019 proposto da:
I.G., in qualità di erede di I.V.,
elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato FULVIO CAROLLO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso il decreto n. 6746/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata
il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. I.G. detta L. ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl di somme pretese a titolo di risarcimento danno per l’infortunio occorso l’1.7.2004 a I.V.;
2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Vicenza ha respinto, con decreto depositato il 15.7.2019;
3. il Tribunale ha ritenuto che l’evento infortunistico dedotto non fosse nè individuato nè tantomeno provato e che, se anche si considerasse dimostrato l’infortunio, difetterebbe la prova del nesso causale dello stesso con il lavoro svolto dal I. alle dipendenze della società fallita; la morte del lavoratore era intervenuta dodici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la (OMISSIS) srl;
4. il decreto impugnato ha inoltre rilevato l’assoluta genericità con cui era dedotta la violazione di norme antinfortunistiche, legate alla prolungata movimentazione dei carichi, in correlazione con una cardiopatia;
5. ha comunque ritenuto dirimente che la domanda di risarcimento danni non potesse essere introdotta per la prima volta in sede concorsuale, per il principio di cristallizzazione del patrimonio del debitore;
6. avverso tale decreto I.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento (OMISSIS) srl e la Unipolsai Assicurazioni spa non hanno svolto difese;
7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
8. preliminarmente deve darsi atto che l’attuale ricorrente, per il tramite del procuratore speciale avv. C., ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto del 5.8.2020 e la rinuncia è stata accettata dal Fallimento (OMISSIS) srl e dalla Unipolsai Assicurazioni spa;
9. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;
10. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto le controparti non hanno svolto difese;
11. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021