Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10903 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24806-2019 proposto da:

I.G., in qualità di erede di I.V.,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FULVIO CAROLLO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso il decreto n. 6746/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.G. detta L. ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl di somme pretese a titolo di risarcimento danno per l’infortunio occorso l’1.7.2004 a I.V.;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Vicenza ha respinto, con decreto depositato il 15.7.2019;

3. il Tribunale ha ritenuto che l’evento infortunistico dedotto non fosse nè individuato nè tantomeno provato e che, se anche si considerasse dimostrato l’infortunio, difetterebbe la prova del nesso causale dello stesso con il lavoro svolto dal I. alle dipendenze della società fallita; la morte del lavoratore era intervenuta dodici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la (OMISSIS) srl;

4. il decreto impugnato ha inoltre rilevato l’assoluta genericità con cui era dedotta la violazione di norme antinfortunistiche, legate alla prolungata movimentazione dei carichi, in correlazione con una cardiopatia;

5. ha comunque ritenuto dirimente che la domanda di risarcimento danni non potesse essere introdotta per la prima volta in sede concorsuale, per il principio di cristallizzazione del patrimonio del debitore;

6. avverso tale decreto I.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento (OMISSIS) srl e la Unipolsai Assicurazioni spa non hanno svolto difese;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. preliminarmente deve darsi atto che l’attuale ricorrente, per il tramite del procuratore speciale avv. C., ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto del 5.8.2020 e la rinuncia è stata accettata dal Fallimento (OMISSIS) srl e dalla Unipolsai Assicurazioni spa;

9. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

10. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto le controparti non hanno svolto difese;

11. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA