Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10903 del 19/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10903 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Canale 46 s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
G.B. Vico 1, presso lo studio dell’avv. Romano Cerquetti, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Arcangelo Grassia, giusta procura in atti———- Ricorrente
Contro
Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell’avv. Maria Tarantino, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Di Salvo , giusta procura in atti—-Controricorrente
or•O

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
139/25/12

depositata il 15/10/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Cerquetti

per la ricorrente e l’avv. Di Salvo per la controricorrente
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 10211/2013

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 19/05/2014

La controversia promossa da Canale 46 s.r.l.

contro Serit Sicilia s.p.a. è stata definita

con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Canale 46 s.r.l.
contro la sentenza della CTP di Palermo n. 219/9/9 relativa all’impugnazione della intimazione di pagamento n. 29620089023465371. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso la Riscosione Sicilia s.p.a. Il relatore ha depositato relazione ex
16/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato
memoria
Motivi della decisione
Con primo e motivo la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione.
La censura è inammissibile alla luce della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. ex art.
54 d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
Con secondo motivo la ricorrente assume a violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c. laddove la CTR non si è pronunciata in ordine alla mancata allegazione dell’atto presupposto.
La censura è infondata.
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa
statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica
quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente
esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2,
Sentenza n. 20311 del 04/10/2011). Ciò ricorre nel caso in esame laddove la CTR da atto
della avvenuta notifica, in data 23/11/2006, della Cartella richiamata nell’intiumazione impugnata.
Con terzo motivo la ricorrente la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 1. 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha escluso la illegittimità della intimazione per la mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10211/2013

Ordinanza pag. 2

art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

La censura è infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte ( Cassazione civile
Sez. 5, Sent. n. 13460 del 27/07/2012, Sent. n. 13461 del 27/07/2012,) secondo cui non è
elemento necessario al fini della validità dell’atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione dello stesso, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’Autorità da cui promana,
in quanto “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei
4923/2007; Cass. 29/10/2007 n. 22692). L’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, dopo aver
ribadito, al comma 1, che il provvedimento amministrativo è annullabile se “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, ha disposto per quanto
qui interessa, al comma 2, che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”. Il carattere generale della disposizione della L. n. 241 del 1990,
art. 21 octies, ne comporta l’applicabilità agli atti tributari, anche per quanto attiene la mancata indicazione del responsabile del procedimento, proprio in quanto l’art. 7 dello Statuto
del contribuente è norma minus quam perfecta, perché priva di sanzione, di guisa che la
ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo leva sui precetti generali
(afàif. Sentenza n. 17251 del 2013).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul quarto motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanika iin favore della Riscaossione Sicilia s.p.a., delle spese del

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e si liquidano in comples-

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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e cond
Sicilia s.p.a., delle spese del

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Ordinanza pag. 3

soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge” (Corte Cost. 117/2000; cfr Cass. .n

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