Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10903 del 18/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/04/2019), n.10903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22551/2014 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Margiotta

Giovanni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona,

via Cavriani n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sezione n. 2, n. 661/2/14, pronunciata il 24/03/2014,

depositata il 16/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2019

dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.G., medico pediatra, impugnò il rigetto dell’istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005, 2006, 2007 e la CTP dell’Aquila respinse la sua domanda, con sentenza confermata in appello;

questa Corte (con ordinanza 31/05/2013, n. 13726), cassò con rinvio la sentenza della CTR abruzzese e il contribuente, in data 30/10/2013, ha depositato il ricorso in riassunzione chiedendo che, con l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, venisse ordinata la notificazione all’Agenzia delle entrate;

l’Ufficio, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, e, nel merito, ha ribadito la legittimità del diniego del rimborso IRAP.

2. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la riassunzione e ha condannato il ricorrente a corrispondere all’Agenzia le spese del grado, con compensazione di quelle relative ai gradi precedenti;

il giudice d’appello ha rimarcato che la riassunzione non era avvenuta in conformità dell’art. 63 proc. trib. in quanto il ricorrente-appellante si era limitato a depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione, senza prima notificare lo stesso atto all’Agenzia che, dal canto suo, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in riassunzione;

il contribuente ricorre per la cassazione di questa sentenza della CTR, per tre motivi, ai quali l’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando un error in procedendo e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63,e artt. 393 e 156 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza della CTR che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione sulla base dell’erroneo presupposto che esso dovesse essere, prima, notificato all’Agenzia e, successivamente, depositato nella segreteria della Commissione, entro 30 giorni, trascurando che, per il ricorso in riassunzione, la sanzione processuale dell’inammissibilità (a mente dell’art. 63, comma 3, cit.), è prevista esclusivamente in caso di mancata produzione della sentenza di cassazione;

assume che, non essendo ancora decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione (in quanto la decisione della cassazione era stata depositata il 31/05/2013 e la sentenza della Commissione tributaria abruzzese era stata emessa il 24/03/2014), la CTR avrebbe dovuto concedere al ricorrente un termine per procedere alla notifica del ricorso in riassunzione all’Agenzia delle entrate;

da un altro punto di vista, il ricorrente critica la CTR per non avere fatto applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per il quale la nullità di un atto – e, com’è scritto nel ricorso per cassazione (cfr. pag. 7) “conseguentemente tanto meno l’inammissibilità” – non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, visto che l’avvenuta costituzione in giudizio da parte dell’Agenzia aveva sanato, con efficacia ex tunc, ogni eventuale irregolarità della notifica dell’atto introduttivo.

1.1. Il motivo è infondato;

per quanto rileva in questo giudizio, quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme previste per i giudizi di secondo grado in quanto applicabili (art. 63, comma 1, proc. trib., temporalmente vigente);

il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi l e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 (art. 53, comma 2, proc. trib.);

il ricorso è proposto mediante notifica a norma dell’art. 16, commi 2 e 3 (art. 20, comma 1, proc. trib.);

il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta; all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota d’iscrizione al ruolo (art. 22, comma 1, proc. trib.);

l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio (art. 22, comma 2, proc. trib.);

così composto il quadro normativo di riferimento, appare chiara l’inammissibilità del ricorso in riassunzione del contribuente, il quale ha omesso la notifica dell’atto d’impulso processuale all’Agenzia e, in modo non consentito, ha depositato, nella segreteria della CTR, lo stesso atto, senza avere preventivamente “proposto il ricorso”, ossia senza averlo prima notificato alla controparte;

a tale iniziale omissione ha fatto seguito l’irrituale costituzione in giudizio del ricorrente, il che ha determinato, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso che, diversamente da quanto prospetta l’interessato, non è stata sanata neppure dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia;

occorre riaffermare, infatti, il costante e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale: “In tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicchè, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè è sanabile per via della costituzione del convenuto.” (Cass. 9/08/2016, n. 16758);

la CTR, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, si è puntualmente attenuta a questi principi di diritto.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge in ordine alla condanna alla refusione delle spese, il ricorrente censura la sentenza della CTR con riferimento a tale capo di condanna in favore dell’Amministrazione finanziaria che non era assistita dall’Avvocatura dello Stato e, comunque, rileva che, per “diritto vivente”, il rimborso spettante alla Pubblica amministrazione, che non si sia avvalsa della difesa tecnica, copre solo le spese vive, non anche i diritti e gli onorari.

3. Con il terzo motivo, denunciando l’omessa motivazione e la mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia, in merito alla ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si censura la sentenza della CTR per non avere aderito al principio di diritto, affermato da questa Corte, per il quale l’attività del contribuente non era assoggettabile a IRAP per l’assenza di un’autonoma organizzazione.

3.1. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti per effetto del rigetto del primo mezzo d’impugnazione.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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