Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10903 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3711/2019 r.g. proposto da:

U.H. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO depositato in data

05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. U.H., nativo del Bangladesh, ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo di merito, preceduto dalla preliminare richiesta a questa Corte di sollevare una questione di legittimità costituzionale, avverso il “decreto” del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne solo parzialmente credibile il racconto del richiedente protezione e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. La prospettata questione di costituzionalità riguarda l’asserita illegittimità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro sessanta giorni dal ricorso.

2.1. L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2”, perchè il tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il ricorrente non avrebbe allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, avrebbe trascurato di considerare che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e non avrebbe svolto alcuna indagine in tal senso.

3. La descritta eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, avendo questa Corte già ripetutamente affermato che “non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado” di merito, tanto più che il procedimento giurisdizionale è qui preceduto da una fase amministrativa avanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. n. 27700 del 2018, e, successivamente, ex multis, Cass. n. 30756 del 2019; Cass. n. 32433 del 2019; Cass. nn. 33503-33506 del 2019; Cass. nn. 46-49 del 2020).

4. La doglianza di cui al formulato motivo di merito è, invece, inammissibile.

4.1. Invero, – anche a volersi sottacere la circostanza che la conclusioni dell’odierno ricorso (nell’invocare la cassazione del decreto impugnato “con rinvio per un nuovo esame nel merito, (…), ovvero, qualora si ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, (…), accogliendo la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento dello status della protezione sussidiaria, con ogni consequenziale statuizione”), non appaiono allineate al tenore dell’unica censura formulata, che investe, come si è visto, il diniego della sola protezione umanitaria – la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Milano sia incorso nel vizio ascrittogli.

4.2. Nella specie, nessun omesso bilanciamento tra integrazione sociale raggiunta e condizione di provenienza può essere predicata, atteso che il tribunale milanese, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria assumendo (cfr. amplius, pag. 9 del decreto impugnato) che: i) “nel presente caso non sono stati allegati fatti diversi da quelli posti, in generale, a fondamento della domanda di protezione e in precedenza esaminati”, dovendosi, peraltro, ricordare che il racconto dell’odierno ricorrente è stato ivi ritenuto inattendibile, senza che, sul punto, sia stata svolta un’adeguata censura; “per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente risulta esclusivamente avere svolto (pur proficuamente) attività lavorativa, sicchè si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia, e quindi non valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU. D’altra parte, non è ipotizzabile, (…), che sia impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Bangladesh, non emergendo situazioni di vulnerabilità che escludano l’accesso dell’opponente al mercato del lavoro. La difesa di parte ricorrente non ha evidenziato l’esistenza di altri elementi, astrattamente rilevanti, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; nè si ravvisa alcuna ragione per ritenere sussistere un radicamento in termini di vita privata familiare in Italia, tenuto peraltro conto che, nel Paese di origine, il richiedente ha la rete familiare rappresentata dal padre e dalle sorelle”.

4.2.1. Posto, allora, che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 27336 del 2018), a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo, addurre quali fattori di vulnerabilità aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria: ciò – atteso che la censura lamenta la mancanza di un giudizio di bilanciamento fra la condizione di provenienza ed il grado di inserimento raggiunto in Italia – sia rispetto all’indicazione compiuta quanto all’inserimento sociale raggiunto, sia in relazione alle condizioni soggettive del ricorrente nel Paese di origine, indispensabili per compiere il giudizio comparativo con le condizioni di integrazione sul territorio nazionale.

4.2.2. La doglianza in esame, invece, non contiene alcuna indicazione in tal senso e risulta, quindi, generica, laddove sarebbe stato necessario che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che la sorreggeva, sicchè, in mancanza di una simile indicazione, la censura si rivela giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.2.3. In definitiva, quanto oggi esposto dallo U., argomentando la censura in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna U.H. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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