Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10902 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI A niello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19369-2005 proposto da:

C.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso l’avvocato GERMANI

MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTA

EMILIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CICLODIFFUSIONE S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO CONTI ROSSINI 26, presso l’avvocato D’URBANO PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4890/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURO GERMANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 26 marzo 1997 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di C.S., su ricorso della Ciclodiffusione s.r.l..

La successiva opposizione era respinta dal medesimo tribunale con sentenza 26 settembre 2001.

Proposto gravame dal C., la Corte d’appello di Roma, con sentenza 15 novembre 2004 lo rigettava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivava:

– che non era stato violato il diritto alla difesa in sede di istruttoria prefallimentare, perchè dopo il rigetto del ricorso per fallimento proposto dalla Ciclodiffusione s.r.l., la stessa Corte d’appello di Roma, adita in sede di reclamo, dopo aver ritualmente convocato il C., aveva rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 22, L. Fall., senza necessità di una seconda convocazione dell’imprenditore, ormai edotto della pendenza del procedimento a suo carico;

– che era irrilevante l’omessa notificazione della sentenza dichiarativa del fallimento, che aveva come unico effetto quello di non consentire il decorso del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 18, L. Fall.;

– che sussisteva il requisito soggettivo del fallimento, in quanto il giro di affari accertato non era paragonabile a quello di un piccolo imprenditore artigiano.

Avverso la sentenza notificata il 22 giugno 2005, proponeva ricorso per cassazione il C. con atto notificato il 20 luglio 2005, articolato in due motivi.

Deduceva:

1) la violazione di legge e la nullità della dichiarazione di fallimento per omessa convocazione in camera di consiglio, cui non era assimilabile la notifica del ricorso ex art. 22, L. Fall., da parte del creditore ricorrente;

2) la carenza di motivazione dell’accertamento del presupposto soggettivo della qualità di imprenditore soggetto a fallimento.

Resisteva con controricorso la Ciclodiffusione s.r.l..

All’udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale e il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la nullità della dichiarazione di fallimento per omessa convocazione in camera di consiglio.

Il motivo è infondato.

Il tribunale che dichiari il fallimento in esecuzione del decreto con il quale la Corte d’appello abbia accolto il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento, per l’effetto disponendo la rimessione degli atti a norma della L. Fall., art. 22, comma 3, non è tenuto a reiterare la convocazione dell’imprenditore in camera di consiglio, previa comunicazione di detto decreto, allorchè quegli sia stato messo in grado di partecipare all’udienza camerale in sede di reclamo (Cass., sez. 1, 7 aprile 1978, n. 1600;

Cass., sez. 1, 10 aprile 1975, n. 1322). Il principio è stato più volte affermato da questa Corte anche nell’ipotesi analoga che, dopo la prima convocazione, siano state presentate altre istanze di fallimento: dal momento che grava sull’imprenditore l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa difensiva (Cass., sez. 1, 10 dicembre 2008, n. 28.985; Cass., sez. 1, 6 settembre 2006, n. 19.141).

Del tutto irrilevante resta, poi, l’omessa notificazione della successiva sentenza; che, come giustamente osservato dalla corte territoriale, ha come unico effetto quello di non consentire il decorso del termine per impugnare, ex art. 18, L. Fall..

Con il secondo motivo ricorrente censura la carenza di motivazione dell’accertamento del presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi di fatto accertati, avente natura di merito, che, come tale, non può trovare ingresso in questa sede.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero di complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 Febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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