Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10901 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10901 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 6535-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Procuratore
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in persona del
Procuratore speciale in ROMA, VIA ANDREA MILLE VOI 81,
presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PRESTANICOLA GIUSEPPE, CONSORZIO BONIFICA
TIRRENO VIBONESE, COMUNE NOCERA TERINESE ,
COMUNE SORIANELLO , COMUNE SORIANO CALABRO;

– intimati e contro

Data pubblicazione: 26/05/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

avverso la sentenza n.1655/4/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
02/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott, ROBERTA CRUCITTI.
Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Domenico
Prestanicola, procuratore di Giuseppe Prestanicola, della comunicazione di
iscrizione ipotecaria su diversi cespiti immobiliari a tutela di crediti erariali, la
Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in
epigrafe, rigettando l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. e quello incidentale
proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado la
quale, previa declaratoria di difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non
aventi natura tributaria, aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo sussistente
la violazione dell’art.50, corruna 2 del d.p.r. n.602/73.
Avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, Equitalia Sud s.p,a.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva mentre l’Agenzia delle
Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di eventuale partecipazione
all’udienza.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. • è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’arrt.50,
co 2, d.p.r. n.602/1073 laddove la C.T.R. aveva ritenuto necessaria, ai fini della
legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la previa intimazione ad adempiere.

t:2k. 2015 n, 06535 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

– resistente –

In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con
sentenza n.19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:
a) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del d.pr. 29 settembre 1973 n.602 non
costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura
alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicch può essere effettuata anche
senza la necessita’ di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art.50,

l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della
cartella di pagamento.
b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria
prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “radiane lernporis”),
deve comunicare al contribuente che procederà’ alla suddetta iscrizione,
concedendo al medesimo un termine – che puC; essere determinato, in coerenza
con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2
bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal dl. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni — per presentare
osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa
attivazione di tale contraddittorio endoproccditnentale comporti la nullità
dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al
procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti
fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale
dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale
d’illegittimit.
Alla stregua di tali principi il motivo ‘Figur infondato. Se, infatti, il
richiamo del Giudice di appello alla disposizione di cui all’articolo 50, secondo
cornma, cl.p.r. 602/73 secondo comma, d.p.r. 602/73 e erroneo, giacche, alla
stregua del principio sopra trascritto sub a), tale disposizione non si applica alle
iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in
sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono,
anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio
endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra
trascritto sub a). In proposito e, ormai, consolidato l’orientamento (v. di recente
Ric. 2015 n. 06535 sei. MT ud. 16-03-2016
-3-

secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale e prescritta per l’ipotesi in cui

Cass. n. 6072/15; n.8447/15; n.9926/15; n.11505/2015; n.15509/15) secondo cui
Lpproto
le Sezioni Unite a•p implicitamente riconosciuto che spetta al giudice
qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la
nullita della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del
contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una
norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste

prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice
che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa
rispetto a quella invocata dal contribuente “non rileva d’ufficio un’eccezione non
proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la gia formulata
deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti” (sentt. nn.
25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest’ultima in relazione ad una controversia in
cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di
una causa di decadenza).
Il dispositivo della sentenza impugnata, previa correzione della
motivazione ex art.384 c.p.c. nei sensi sopra esposti, gignzir corretto, con
conseguente rigetto del ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività.
difensiva da parte degli intimati.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
nonna del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016,
Il P

nte

giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima

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