Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10901 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’Avvocato, ZIANI GIANFRANCO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

15/10/09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega

dell’Avvocato RICCIO ALESSANDRO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI

Elisabetta che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta da S.A. di ottenere, sulla pensione in godimento, la maggiorazione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6, comma 1 per gli ex combattenti e/o profughi di guerra, in misura perequata automaticamente non già dalla data del pensionamento, bensì dal 1^ gennaio 1985, data di entrata in vigore della L. n. 140 del 1985;

Per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso con un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso l’Inps;

Con l’unico motivo di ricorso lo S. denuncia violazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6 degli art. 11 e 12 preleggi, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505 e della L. n. 87 del 1953, art. 23;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla luce della maggioritaria giurisprudenza di legittimità;

E’ già stato infatti deciso, con la sentenza n. 27779 del 2009, n. 13724/2009 e con numerose altre conformi, che la L. n. 140 del 1985, art. 6 ha avuto lo scopo di assicurare un beneficio pensionistico forfettario e reversibile agli appartenenti alle categorie degli ex combattenti e assimilati, che non avevano avuto modo di fruire di benefici a norma della L. n. 336 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione è stata fissata in L. 30.000 mensili ed è soggetta alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni.

L’unica pronunzia di legittimità nel senso auspicato dal ricorrente è la sentenza n. 14285/2005 in cui si afferma che la maggiorazione deve essere perequata anche per il periodo anteriore alla decorrenza della pensione.

La tesi espressa nella menzionata sentenza non è condivisibile, tenuto anche conto delle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401/2008, giacchè la legge in commento ha configurato il beneficio per gli ex combattenti non come prestazione autonoma, ma come “maggiorazione” del trattamento pensionistico, atto ad incrementarla, per cui il medesimo non può che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione sulla pensione che si rivaluta ex se autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora. Prima del pensionamento nessun diritto nasce a favore dell’ex combattente. La diversità di ammontare della maggiorazione in esame tra le pensioni che decorrono dal 1985 e quelle che decorrono successivamente, trova giustificazione nella diversa decorrenza della prestazione, non potendosi perequare, in tutto o in parte, alcuna pensione prima che essa decorra. La maggiorazione, inoltre, non opera ex lege ma a domanda (art. 6, comma 4), per cui sarebbe veramente peculiare ipotizzare l’incremento della maggiorazione prima ancora che la condizione cui essa è subordinata, ossia la domanda, venga ad esistenza. D’altra parte è vero che la legge prevede la perequazione della maggiorazione, ma ove avesse inteso farla operare ancor prima della decorrenza del trattamento pensionistico, trattandosi di macroscopica eccezione ai principi generali, avrebbe l dovuto prevedere espressamente tale incremento.

Inoltre, come è noto la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505 ha interpretato autenticamente la L. n. 140 del 1985, art. 6, comma 3 nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 401/2008, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, posta dai remittenti con riferimento all’art. 3 Cost. sul presupposto che la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio combattentistico fosse indipendente dalla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, sicchè essa costituirebbe un diritto autonomo rispetto a questa. La Corte ha infatti affermato che il presupposto su cui si fondava la tesi dei remittenti non trova giustificazione nelle norme che disciplinano la maggiorazione di cui si tratta, perchè fino al momento della maturazione della pensione nessun diritto nasce in capo al soggetto, anche se egli appartiene ad una delle categorie che il legislatore ha voluto beneficiare. Ha soggiunto il Giudice delle leggi che se il legislatore avesse voluto riconoscere un autonomo diritto, avrebbe disposto l’immediata attribuzione periodica delle relative somme a tutti coloro che rientravano nelle categorie previste, in aggiunta alla retribuzione, indipendentemente dalla posizione previdenziale; nè avrebbe stabilito la perequazione di detto beneficio, espressione che normalmente si riferisce ai trattamenti di quiescenza.

Conclusivamente, secondo la Corte Costituzionale, la subordinazione dell’acquisizione del diritto di cui si tratta alla maturazione del diritto a pensione e la sua inclusione in quest’ultima, fa si che non sia irragionevole la disposizione censurata laddove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, onde va esclusa la sua contrarietà agli artt. 3 e 38 Cost..

Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica citata, sotto un diverso profilo, e cioè per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, e per suo tramite, dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonchè dell’art. 11 Cost., commi 1 e 2, per indebita ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di condizionare l’esito dei giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.

La dedotta questione è irrilevante, dovendosi pervenire alla conclusione sopra illustrata, corroborata dalle osservazioni fatte dalla Corte Costituzionale sulla ratio della L. n. 140 del 1985, a prescindere dalla disposizione di interpretazione autentica. Con questa affermazione si intende precisare che la norma di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 andava correttamente interpretata nel senso sopra esplicitato anche senza il chiarimento apportato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505;

Il ricorso va quindi rigettato el’iniziale contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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