Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10901 del 18/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/04/2019), n.10901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20270/2012 R.G. proposto da:

OLIVER HOTEL DI P.A.M. & C. SAS, P.G.,

P.A.M., P.S., rappresentati e difesi dall’avv. Maria

Luisa Pazzaglia, elettivamente domiciliati in Roma, via Grazioli

Lante n. 16, presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaiuti.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 1, n. 32/1/12, pronunciata il 13/01/2012,

depositata il 2/02/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2019

dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Arezzo, la Oliver Hotel di P.A.M. & C. Sas e i soci P.G., P.A.M., P.S. impugnarono gli avvisi di accertamento diretti alla società e, per trasparente, ai soci, che recuperavano a tassazione IRPEF, IRAP, per l’annualità 2004, un maggior reddito di impresa di Euro 444.200,00, per effetto della rettifica del prezzo (dichiarato nella misura di Euro 1.290.011,00) di cessione dell’azienda risultante dal contratto stipulato, in data 30/10/2004, tra la società contribuente (cedente) e la Anghiari Residence Spa (cessionaria);

la CTP di Arezzo, con sentenza n. 125/3/2010, accolse il ricorso;

2. l’Agenzia delle entrate ha interposto appello e la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto l’importo come rettificato dal fisco, determinando “in ulteriori 200 mila Euro la plusvalenza tassabile.”;

la Commissione tributaria regionale ha premesso di non condividere la decisione di primo grado che aveva negato ogni valore probatorio ad un complesso d’indizi – valore venale del bene, valore definito ai fini dell’imposta di registro, quotazioni del mercato immobiliare – che, pur non costituendo dati certi e vincolanti per l’individuazione del prezzo di vendita (specie quando, come nella specie, si tratti di un’azienda che versa in condizioni economico-finanziarie non “ottimali”), non possono essere del tutto trascurati;

sulla base di questi elementi, quindi, il giudice d’appello, come suaccennato, ha stimato, in via equitativa, la plusvalenza nella misura di Euro 200.000,00;

3. i contribuenti ricorrono per la cassazione di questa sentenza, per tre motivi e hanno depositato una memoria ex art. 380-bis c.p.c.; l’Agenzia resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso principale, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, che ha attribuito rilevanza probatoria a elementi che ne erano privi (come il valore dell’azienda determinato ai fini dell’imposta di registro, nella successiva cessione del 2007 e il valore catastale dell’immobile), senza valutare minimamente i dati forniti dai contribuenti che confermavano il prezzo di cessione riportato nell’atto del 30/10/2004, a cominciare dalla contabilità aziendale che documentava una condizione di sostanziale dissesto della società;

2. con il secondo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all’accertamento della plusvalenza di Euro 200.000,00, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, che non ha spiegato i motivi per i quali si è ritenuta congrua una plusvalenza di tale entità;

3. con il terzo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, degli artt. 114 e 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 101 Cost., comma 2, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, che ha deciso secondo equità, senza che le parti ne avessero fatta richiesta, ai sensi dell’art. 114 c.p.c., e pur non trattandosi di un’ipotesi prevista dall’art. 113 c.p.c., comma 2;

rimarcano che il giudizio secondo equità viola il dettato dell’art. 101 Cost., comma 2, in quanto il giudice tributario deve uniformare la propria decisione al principio di legalità, derogabile con il ricorso al canone dell’equità solo nei casi tassativi previsti dalla legge;

4. il secondo motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato;

invero, il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicchè è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo (Cass. 23/03/2018, n. 7354);

nella specie, la CTR ha stimato equa una plusvalenza di Euro 200.000,00, omettendo di spiegare le ragioni del proprio convincimento;

5. il primo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo mezzo d’impugnazione;

6. il terzo motivo è inammissibile;

è il caso di dare continuità all’orientamento della Corte, per il quale: “In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario (nella specie relativa a plusvalenza derivante da vendita di immobile), in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione.” (Cass. 21/12/2015, n. 25707);

7. con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, anche in riferimento agli artt. 3,97e 53 Cost., nonchè dell’art. 2697 c.c., l’Agenzia censura la sentenza impugnata, che ha negato contra legem efficacia presuntiva, nella determinazione del corrispettivo della cessione dell’azienda, all’intero valore come rettificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, da altro accertamento, divenuto definitivo, in sede di conciliazione giudiziale, con la parte acquirente, in data 19/12/2007, con la determinazione del valore di Euro 1.734.211,00, con conseguente recupero a tassazione di Euro 444.200,00;

7.1. il motivo è infondato;

la CTR, nello svincolare il quantum della plusvalenza dal mero dato del valore del compendio aziendale, accertato ai fini dell’imposta di registro, si è conformata allo ius superveniens e al pacifico indirizzo di questa Corte, per il quale: “In tema di imposte sui redditi, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal detto articolo, comma 4, che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3.” (Cass. 18/04/2018, n. 9513);

8. con il secondo motivo di ricorso incidentale, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’Agenzia censura la sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente, per la rideterminazione (in diminuzione) del maggiore reddito di impresa, come accertato dall’Amministrazione finanziaria sulla base del valore rettificato ai fini dell’imposta di registro, il mero e generico riscontro delle difficoltà economico-finanziarie in cui versava la società cedente;

8.1. il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;

9. ne consegue che, accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e inammissibile il terzo; infondato il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo e inammissibile il terzo; dichiara infondato il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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