Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10900 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10900 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 10691 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FERRARA BRUNO;

– intimato avverso la sentenza n.228/35/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

Ritenuto in fatto

204

Data pubblicazione: 26/05/2016

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Bruno Ferrara
dell’avviso di liquidazione con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali
sull’acquisto della prima casa, per avere il contribuente rivenduto, con permuta,
l’immobile nel quinquennio senza adibire’ la casa riacquistata ad abitazione
principale, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata
in epigrafe, accogliendo l’appello del contribuente, riformava la decisione di primo

In particolare, il Giudice di appello —accertato in fatto che nel luglio 2007 il
contribuente aveva permutato l’immobile (di sua proprietà e nel quale aveva
trasferito la residenza), sito in Roma, via Tirso 49, con un immobile sito in Roma
alla via Marco Aurelio 23, int.7 e che, pur avendo fatto richiesta sin dal settembre
2007, il Comune gli comunicava il rigetto dell’istanza dopo che, in data 6 marzo
2008, il sig.Ferrara aveva permutato quest’ultimo appartamento con altro ubicato
nello stesso edificio all’interno 9- riteneva evidente che il contribuente avesse
sempre adibito gli immobili acquistati ad abitazione principale, come risultava dalle
richieste di cambio di residenza, e che l’accertamento fosse stato originato dal
ritardo con cui il Comune aveva esitato l’istanza e non fosse attribuibile al
contribuente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico
motivo
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata Fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1
Tariffa, parte l, nota II bis, d.p.r. n.131/86 laddove la Commissione Tributaria
Regionale aveva ritenuto che, al fine di rispettare la condizione imposta dalla
normativa per continuare a beneficiare dell’agevolazione prima casa, fosse solo
necessaria la mera richiesta del cambio di residenza mentre, in atti, era pacifico che
il secondo immobile non era mai stato adibito dal contribuente ad abitazione
principale.
La censura è fondata. In fatto è pacifico, perché accertato in sentenza e
non fatto oggetto di censura, che il contribuente, permutato entro l’anno

Ric, 2014 n. 10691 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

grado allo stesso sfavorevole.

l’immobile per il quale aveva goduto dell’agevolazione con altro, non usato quale
abitazione principale e presso cui non ebbe a trasferire la residenza, entro l’anno da
detta permuta ebbe ad acquistare altro immobile presso lo stesso stabile del
secondo.
In materia è pacifico l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di
agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo

aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni
dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro
immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un
ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che
l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione
propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto
trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata. l benefici
fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono
concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con le
agevolazione cd. prima casa, il mantenimento dell’agevolazione è accordato se il
contribuente entro il successivo anno “proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire alla propria abitazione principale” (cfr. Cass. n. 8847 del 30/04/2015).
Nella specie, però, all’applicazione di tali principi alla fattispecie osta la
circostanza pacifica (della quale si dà atto a pag.2 della stessa sentenza impugnata)
che l’ istanza di cambio di residenza era stata espressamente rigettata dal
competente Comune, con conseguente errore del Giudice di appello nel ritenere
sufficiente la sola istanza e, quindi, insussistenti i presupposti per la decadenza dal
beneficio.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può
essere decisa nel merito, con il rigetto introduttivo proposto dal contribuente.
Le peculiarità della fattispecie inducono a compensare integralmente tra le
parti le spese del giudizio di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del presente
giudizio.
P.Q.M.

Rie. 2014 n. 10691 sez. MT ud. 16 03 2016
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periodo, della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26

La Corte, in accoglirnento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara
irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

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