Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10900 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20237-2019 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

123, presso lo studio dell’avvocato SPINOSA BENEDETTO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SDA EXPRESS COURIER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A,

presso lo studio dell’avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PETRASSI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4580/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4580 pubblicata il 20.12.2018, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da V.C. nei confronti della SDA Express Courier spa; ha dato atto che, alla prima udienza, la parte appellante aveva prodotto prova della notifica del ricorso in appello eseguita tardivamente, cioè in data 26.11.18 per l’udienza del 29.11.18, benchè il decreto presidenziale, di cui all’art. 435 c.p.c., comma 1, fosse stato emesso il 9.12.16 e in pari data comunicato alla predetta; e ha dato atto della richiesta avanzata dall’appellante di concessione di termine per il rinnovo della notifica;

2. la Corte territoriale, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, ha motivato l’improcedibilità dell’appello sul rilievo che l’art. 435 c.p.c., che prevede l’obbligo di rispettare il termine cd. a difesa, deve essere interpretato in base al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e che “non possono ritenersi giustificati comportamenti processuali inutilmente dilatori e non possono, quindi, essere concessi termini per il rinnovo di atti che ben potevano essere compiuti tempestivamente”; ha aggiunto che il termine per il rinnovo della notifica può essere concesso solo qualora l’appellante dimostri che l’inosservanza del termine di cui sopra sia dipesa da causa a lui non imputabile;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.C., affidato ad un unico motivo; la SDA Express Courier spa ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con l’unico motivo di ricorso V.C. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2;

6. ha censurato la sentenza d’appello per avere applicato i principi di diritto enunciati in relazione ad ipotesi di omessa notifica, laddove la medesima giurisprudenza consente la concessione del termine per il rinnovo della notifica in ipotesi di invalidità della vocatio in ius; ha sottolineato, richiamando Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che il principio del giusto processo non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso, dovendosi evitare di sanzionare comportamenti non improntati a tale valore a scapito di altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio;

7. preliminarmente, devono escludersi i profili di inammissibilità del ricorso in cassazione evidenziati dalla parte controricorrente, atteso che i dati necessari ai fini dell’esame delle censure si ricavano pacificamente dagli atti oltre ad essere desumibili dalla sentenza d’appello; nè rileva l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, essendo possibile la riqualificazione dello stesso mediante sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ove sia, come nella specie, chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, senza che ciò determini l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 2557 del 2017; n. 4036 del 2014);

8. il ricorso è fondato;

9. costituisce giurisprudenza pacifica che il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso dall’art. 435 c.cp.c., comma 2, c.p.c., è un termine ordinatorio, sicchè dalla sua inosservanza non può discendere la decadenza dall’impugnazione (cfr., Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass. ord. 16 ottobre 2013, n. 23426; Cass. 31 maggio 2012 n. 8685; Cass. 30 dicembre 2010 n. 26489; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358). Tale interpretazione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 60/2010). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notifica, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. del 17/04/2018, n. 9404). Con riferimento al giudizio di appello, si è precisato che l’impugnazione si ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello e la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604), purchè l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza (Cass. 28 settembre 2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis, c.p.c.; viceversa, qualora ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge;

10. nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la notifica non sia stata omessa nè è inesistente, bensì è stata effettuata senza il rispetto del termine a comparire: in tal caso il giudice è tenuto a disporne la rinnovazione (Cass., 19 aprile 2016, n. 10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; analogamente, rispetto al rito di cui agli artt. 47 ss. L. 92/2012, (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27395; Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621);

11. da quanto premesso, discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa dinanzi alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinchè esamini la fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provveda altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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