Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1090 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10568-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA con ordinanza n.

1310/2015 depositata il 21/04/2015 nella causa tra:

B.A.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI LATERZA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, il quale chiede che la Corte di cassazione, in

accoglimento del conflitto, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario; con le conseguenze di legge.

Fatto

PREMESSO

La Corte d’appello di Lecce dichiarò il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. sulla domanda proposta nel gennaio 2009 dal sig. B.A. nei confronti del Comune di Laterza, che aveva espropriato un suo terreno su cui insisteva una chiesa rupestre.

Ritenne la Corte che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo allorchè la domanda miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso con l’esercizio di una pubblica funzione.

Il TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione osservando che l’attore aveva domandato di “ritenere la stima resa dal Collegio peritale incaricato carente in relazione alla omessa valutazione della Chiesa Rupestre Madonna delle Grazie, e quindi rivedere e maggiorare detta stima del relativo importo da porre a carico del Comune convenuto” e di condannare quest’ultimo al pagamento della somma conseguentemente dovuta; onde la domanda non aveva contenuto risarcitorio – per equivalente o in forma specifica – della lesione del diritto di proprietà, ma era volta esplicitamente e inequivocamente a contestare la relazione di stima in data 27 novembre 2008 redatta dal collegio peritale incaricato ai sensi dell’art. 21 TU espropriazioni approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ad ottenere la determinazione della giusta indennità ai sensi dell’art. 54 del medesimo TU.

Le parti non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Il contenuto della domanda, sopra indicato, rende evidente che con essa si fa solo questione dell’indennità liquidata in favore dell’espropriato, contestandone l’ammontare come determinato dal collegio peritale, mentre non è posta in discussione la legittimità dell’espropriazione. Correttamente, dunque, il TAR ha qualificato la domanda come opposizione alla stima, ai sensi dell’art. 54, comma 1, TU espropriazioni (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 37, lett. a)), che espressamente ne attribuisce la competenza alla corte d’appello.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’a.g.o..

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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