Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 109 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16743-2012 proposto da:

N.F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.M., R.G., R.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio

dell’avvocato PIO CORTI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO

NAPOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 919/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato BATTAGLIA Monica difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BACCARO Raffaella con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Marco NAPOLI difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione in data 15 luglio 2003 F.E. ed F.A.M. convenivano in giudizio N.F.S. davanti al Tribunale di Varese, esponendo che: il (OMISSIS) era deceduto il loro cugino P.R.; il (OMISSIS) la convenuta aveva fatto pubblicare dal Notaio C. di (OMISSIS) un testamento olografo recante la data del 10 gennaio 2003, con cui il testatore aveva nominato la N. erede degli immobili in (OMISSIS); la scheda testamentaria non era stata scritta, datata e firmata dal de cuius, Ma dalla stessa N.;

il testatore, inoltre, al momento della redazione del testamento, era incapace di intendere e di volere.

Le attrici chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la nullità del testamento in questione per carenza del requisito dell’olograficità o, in via subordinata, per incapacità di intendere e di volere del testatore all’epoca di redazione dello stesso, con conseguente apertura della successione ah infestato ed accertamento della loro qualità di uniche eredi del defunto.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale di Varese, istruita la causa a mezzo di Ctu, con sentenza n. 188/2008, dichiarava la nullità per difetto di autografia del testamento olografo e rigettava la domanda delle attrici di essere dichiarate uniche eredi del defunto P.R., non avendo esse provato nulla in ordine ai dedotti vincoli di parentela.

Proponeva appello N.F.S., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, mentre le appellate, nel costituirsi, contestavano, in via incidentale, l’entità degli onorari liquidati in primo grado.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 919/12, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

N.F.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

F.A.M. e R.C. e G., quest’ultimi due quali eredi di F.E., hanno resistito al proposto ricorso con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonchè artt. 214, 216 e 221 c.p.c., poichè la Corte territoriale aveva errato nell’escludere che la parte che contestava l’autografia del testamento avesse la necessità di proporre querela di falso.

La doglianza non è fondata.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in terna di accertamento negativo.

Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso.

Al riguardo non può che ribadirsi il noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ., Sez. U., Sent. 15 giugno 2015, n. 12307).

Il motivo, in quanto infondato, deve -dunque- essere respinto.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono determinate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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