Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10898 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10898 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 21 097 -201 4 proposto da;
BISICCFIIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE li:N -FRATE in persona del Direttore pro tenore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– coniroricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.95/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA,
depositata il 13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRITCITTI;

Considerato in fatto

Data pubblicazione: 26/05/2016

4″ •

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Giuseppina
Bisicchia dell’avviso di accertamento, notificato il 18.9.2008, con il quale era stato
rettificato il reddito dichiarato per l’anno 2002 con il metodo induttivo ex art.38,
IV comma, del cl.p.r_ n.600 del 1973, la Commissione tributaria regionale della
Sicilia-sezione distaccata di Siracusa, confermava la decisione di primo grado che
aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando il reddito in curo 60,000.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

e propone ricorso

incidentale su unico motivo.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Ritenuto in diritto
1.Con

motivo —rubrica to: riolar(ione o ,faisa applica:zione di norme di

diritto, in reldziono all’art.38 dp.r. dei d.p.r. n.600173- la ricorrente deduce l’errore in
cui sarebbe incorsa la Commissione regionale siciliana nella valutazione dei fatti di
causa laddove la disciplina sull’accertamento sintetico (art.38 del d.p.r. 600/73)
valorizza il contraddittorio preaccertamento disponendo che l’Ufficio ha l’obbligo di
invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti.
2.11 motivo è inammissibile laddovc, nel silenzio sul punto della sentenza
impugnata, la ricorrente non riproduce, con difetto di autosufficienza, gli scritti
difensivi a mezzo dei quali la questione avrebbe trovato rituale ingresso in
processo. La censura, comunque, è anche infondata alla luce dei principi sanciti da
ultimo dalle Sezioni Unite da questa Corte (sentenza n.24823/2015) le quali,
nell’affermare che, allo stato attuate della legislazione non sus•ste, nenrclinamento

tributario

na`;2.0″tale lilla Ch11150/3 ,generule

di contraddittorio encloprocedimentale

hanno

trovato argomento asseverante a contrario nel dato normativo dell’art.22, comma 1,
d.l, n.78/2010, convertito nella legge 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del
contraddittorio endoprocedimenrale in tema di accertamento sintetico “con Otto
per accertamenti retatiri ai redditi per i quali il termine di dichiarazione11011 è ancora scaduto
alla data di entnrla in rri,g
. ore del presente decreto”.
2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale —rubricato: viola5,1:one e/ o Alsa
applicazione delrart.38, colma 4, del d.p.r. n.600/73, in rapporto all’ai-1.360, comma I, n.3
c.p.c. —l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la

Ric. 2014 n. 21097
-2-

sez. MY – ucl. 04-02-2016

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso su unico motivo.

Commissione regionale nel ritenere che il reddito accertato dall’Ufficio non aveva
tenuto conto che la residenza principale era solo una, mentre quella sita in Fontane
Bianche risultava in usufrutto; che la barca posseduta era in legno, e a motore, e
non andava valutata ai fini del recklitometro; che la contribuente aveva stipulato un
mutuo di curo 129,114,22, laddove, ai fiM della norma citata, gli elementi di
capacità contributiva rilevano se rientrano nella “disponibilità” del contribuente e

indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà”.
2.1.La censura è fondata. Questa Corte ha reiteratamente affermato che “il

giudice tributario, una volta accettata l’effettività fattuale degli specifici elementi
indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a
tali elementi indicatori di capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha
connesso alla loro disponibilità, ma pile), soltanto, valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni (Cass.n. 19252/2005; id.n.ri
14434/2010; 27545/2011; id, n.14168/2012).
3.Alla luce di quanto esposto, il ricorso principale va rigettato mentre, in
accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al

al Giudice di merito affmche provveda, oltre che al regolamento delle spese, al
riesame adeguandosi al superiore principio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, sì da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle
spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, da atto della

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sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrenteyell’ulteriore

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2014 n. 21097 sez. MT – ud. 04-02-2016
-3-

tale “disponibilità” andava intesa “come potere di fatto o di fruizione della cosa,

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2016.

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