Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10898 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1040/2005 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERMOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso

l’avvocato STUDIO LEGALE RECCHIA E ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RECCHIA Giorgio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 06/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BOZZI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Termoli, con atto di citazione 2.8.1991, adì il Tribunale di Campobasso per ottenere la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia alla refusione delle somme di L. 119.210.969 in relazione all’anno 1986 e di L. 135.261.498 per l’anno 1997, sostenute per le spese di mantenimento dei dipendenti rimasti addetti alla casa mandamentale nel periodo in cui essa era stata oggetto di ristrutturazione. Dedusse che il Ministero era obbligato al rimborso delle somme anzidette in forza del disposto della L. n. 469 del 1978, art. 4, che al comma 2 prevedeva la corresponsione di contributo per l’onere sostenuto per il trattamento economico del detto personale previa documentazione vistata dal Pretore, regolarmente trasmessa, e che si era vista opporre rifiuto per il periodo 1 febbraio 1986-19 giugno 1987, illegittimamente giustificato dall’amministrazione in considerazione del fatto che i lavori che avevano interessato la casa mandamentale si erano protratti oltre la data fissata nel 1-2-1986 per la loro ultimazione.

Si costituì l’amministrazione convenuta e richiamò a propria difesa la circolare n. 990/6-C del 1-9-81 con cui aveva stabilito la cessazione dell’erogazione del contributo decorso un periodo drinattività di due anni della casa mandamentale, atteso l’elevato numero degli istituti di pena inattivi.

Il Tribunale adito accolse la domanda con sentenza n. 577/2001.

Gravata d’appello dal Ministero della Giustizia innanzi alla Corte d’appello di Campobasso, la decisione ha trovato conferma con la sentenza n. 104 depositata il 6 agosto 2004 e notificata il successivo 4 novembre dello stesso anno, che il Ministero della Giustizia ha infine impugnato col presente ricorso per cassazione in base ad unico articolato motivo.

Il Comune di Termoli ha resistito con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte territoriale, rilevato che l’amministrazione della giustizia ha ammesso che la L. n. 469 del 1978, non disciplina l’ipotesi in esame, sostiene che tale lacuna non può essere integrata a mezzo circolare. Ha asserito che, correttamente individuata, la ratio della disposizione normativa non prevede durante il periodo di ristrutturazione della casa mandamentale la sospensione del rimborso annuo dell’onere sostenuto dal Comune per la remunerazione del personale addetto alla sua custodia in quanto esso, benchè sia inserito nell’organico del Comune, è tuttavia soggetto alle direttive dell’amministrazione penitenziaria, che ha il potere di disporne.

In punto di fatto, il provvedimento del Pretore di Termoli acquisito agli atti attesta che gli addetti alla custodia della casa mandamentale, nel periodo considerato, non hanno svolto attività lavorativa in favore del Comune di Termoli, ma sono rimasti addetti al servizio cui erano stati preposti. E’ pertanto priva di rilievo l’eccezione dell’amministrazione d’inutilizzabilità del detto documento in ragione del fatto che gli agenti non erano stati impegnati per la vigilanza dei detenuti bensì per la custodia dell’immobile. Assume di contro decisività il solo fatto che essi siano comunque rimasti a disposizione dell’amministrazione penitenziaria.

Il motivo denuncia tale articolato tessuto argomentativo assumendo che la scelta legislativa espressa nel disposto normativo che regola il caso di specie è finalizzata a rimborsare i Comuni esclusivamente per l’attività effettivamente connessa alla vigilanza dei detenuti.

Al di fuori di tale ipotesi, il personale dipende dagli enti locali, cui compete il relativo trattamento retributivo. La lacuna normativa conferma la stretta necessaria correlazione tra il diritto dell’ente al rimborso e l’espletamento da parte dei dipendenti dell’attività di vigilanza dei detenuti, che deve escludersi nella specie perchè la vigilanza riguardò l’immobile durante il periodo occorrente per la sua ristrutturazione.

Il Comune replica al motivo deducendone l’infondatezza.

Il motivo è infondato.

La L. 5 agosto 1978, n. 469, vigente all’epoca dei fatti ed ormai abrogata dalla L. n. 265 del 1999, prevedeva all’art. 2 che il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall’ordinamento penitenziario, e dipende sotto l’aspetto organico ed economico dai Comuni e sotto l’aspetto funzionale e disciplinare dall’amministrazione penitenziaria. Il successivo art. 4 stabiliva al comma 2 che per il personale indicato nell’elenco di cui al comma 1 è corrisposto ulteriore rimborso annuo pari all’effettivo onere sostenuto dal Comune per il trattamento economico di detto personale sulla base della documentazione inviata dal Comune e vistata dal Pretore, maggiorata del 5%.

Secondo questo contesto, presupposto indefettibile per la corresponsione del rimborso è l’espletamento da parte del personale comunale della funzione di “custodia” delle case mandamentali. Il dettato normativo non legittima diversa interpretazione che convalidi la restrizione di tale servizio alla custodia dei detenuti, propugnata dalla ricorrente, in aggiunta o in sostituzione della polizia penitenziaria che è ad essa specificamente preposta.

In questa corretta chiave esegetica, il Pretore di Termoli, accertata la permanenza degli addetti alla custodia della casa mandamentale di Termoli per tutto il tempo occorrente la sua ristrutturazione, ha apposto il visto sulla documentazione dell’ente, rendendo così esigibile il credito di rimborso vantato dall’ente comunale nei confronti dell’amministrazione penitenziaria.

E’ invero indiscutibile che la prescritta esigenza di custodia, che legittima l’espletamento della relativa funzione, permane per tutta la durata del distacco dei dipendenti comunali presso la casa mandamentale finalizzato all’espletamento del servizio di custodia della casa ancora aperta, sia essa in attività o non, durante la quale essi, secondo il citato art. 2, sono a servizio dell’amministrazione penitenziaria, che è legittimata a disporne il corretto utilizzo secondo le proprie specifiche esigenze, anche, se del caso, modificando in suddetta destinazione funzionale.

Nel caso di specie il Ministero della Giustizia non ha ritenuto di espletare tale sua funzione, ma, pur consapevole della permanenza dei dipendenti del Comune presso la casa mandamentale inagibile e perciò in ristrutturazione, ha soprasseduto ad ogni iniziativa. Per l’effetto, il Comune di Termoli ha fondatamente esercitato il suo diritto al rimborso, in presenza dei requisiti di legge.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate coma da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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