Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10898 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/05/2017),  n. 10898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 587-2017 proposto da:

L.M.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2093/2016,

depositato il 25 agosto 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2093/2016 in tema di equa riparazione;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto non è stato depositato in cancelleria nel teitnine fissato dall’art. 369 c.p.c. a cura del ricorrente, ma è stato iscritto a ruolo da parte dell’Amministrazione controricorrente – il Ministero della giustizia – rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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