Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10897 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 23/04/2021), n.10897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18036-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PESENTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati L.M., LUCIANA CIPOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR dell’Emilia Romagna, che in controversia su impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2007 al 2009, a seguito di rinvio (da Cass. n. 7495/2018), ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTR, confermando la decisione della CTP, ha ritenuto l’esercizio della professione di avvocato esente da Irap per l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, in quanto fornita la prova da parte del contribuente di svolgere l’attività “non tanto senza l’utilizzo di collaboratori ma soprattutto con l’impiego di beni strumentali in misura così ridotta che non possono dirsi in alcun modo di rilievo preponderante nella valutazione della stessa”.

L.M. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In data 16 marzo 2021 l’Avvocatura di stato ha depositato nota con la documentazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate in data 24.2.2021, contenente l’accordo definitorio delle liti fiscali pendenti del 20.11.2020, conseguente alla rinuncia del contribuente al ricorso introduttivo del giudizio, accettata dall’Ufficio, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

La ricorrente Agenzia ha dichiarato di non avere conseguentemente interesse alla coltivazione del ricorso, per cui chiede la cessazione della materia del contendere;

il Collegio, preso atto della superiore istanza, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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