Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10897 del 08/06/2020
Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9730/2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Liegi 35
presso lo studio dell’avvocato Colagrande Roberto che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Vichi Stefano;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS);
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – S.M., cittadino nigeriano, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 9 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Il Ministero dell’interno non svolge difese, nessun rilievo potendosi attribuire ad un “atto di costituzione” finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato con riferimento al diniego della protezione umanitaria.
2. – Il ricorso è improcedibile.
Non risulta difatti depositata la copia del provvedimento impugnato con la necessaria certificazione di conformità del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, neppure sussistendo le condizioni individuate da Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312, per l’esclusione dell’improcedibilità.
3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020