Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10897 del 04/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/05/2017), n. 10897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11267-2016 proposto da:
D.L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
AURELIANA, 63, presso lo studio dell’Avvocato SARA DI CUNZOLO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 43, presso lo studio dell’Avvocato PELLEGRINO DE GIROLAMO,
rappresentata e difesa dall’Avvocato CLAUDIO GIORGIO SUPPA;
– controricorrente –
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6176/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 26/03/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di secondo grado, con sentenza n. 67/11 depositata in data 25 gennaio 2011, dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.L.G. avverso la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Airola in data 25 giugno 2007, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, proposta da I.C.;
che la Corte di cassazione, seconda Sezione civile, con sentenza 26 marzo 2015, n. 6176, ha rigettato il ricorso del D.L.;
che per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione D.L.M.L., erede di D.L.G., deceduto il (OMISSIS), ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile 2016, sulla base di tre motivi;
che I.C. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato in cancelleria, il 5 aprile 2017, atto di rinuncia al ricorso, a mezzo del difensore Avvocato Sara Di Cunzolo, munita di mandato speciale;
che essendo l’atto di rinuncia debitamente notificato alla controricorrente e sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo;
che non avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente, avendovi dato causa, va condannata alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017