Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10896 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28004/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

DINAR SRL (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR della Sardegna, n. 434/05/2017,

depositata il 15 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente DINAR SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 1999, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale, sulla base di un PVC, era stato rideterminato il reddito di impresa a fronte del reddito dichiarato, con recupero di IRPEF in capo ai soci, oltre IRAP. Nella specie, l’Ufficio aveva ritenuto che la contabilizzazione di una sopravvenienza attiva conseguente a erogazione di un contributo a fondo perduto in conto capitale dovesse essere assoggettata integralmente ad imposta nell’esercizio di erogazione quale ricavo, nonchè si era proceduto al recupero a tassazione di spese ritenute indeducibili e non inerenti.

La CTP di Nuoro ha rigettato il ricorso e la CTR della Sardegna, con sentenza in data 15 novembre 2017, ha parzialmente accolto l’appello quanto al contributo erogato a fondo perduto e rigettandolo nel resto.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la società intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, per essere stato violato nel caso di specie il litisconsorzio necessario tra società e soci in materia di società di persone. Deduce il ricorrente che l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1999, pur notificato alla società di capitali DINAR SRL e ai soci, stante il recupero del reddito di partecipazione in capo ai soci, riguardava un esercizio (1999), relativamente al quale la DINAR era costituita in forma di società di persone (Dinar di M.A. & C. SNC), come risulta dall’avviso di accertamento trascritto, per la quale si sarebbe dovuto applicare il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, con conseguente litisconsorzio necessario tra società e soci.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116).

2.2 – Questo principio è stato fatto proprio anche in caso di successiva trasformazione della società di persone, essendo irrilevante l’intervenuta trasformazione da società di persone a società di capitali, non incidendo siffatta successiva vicenda sull’unitarietà dell’accertamento e sulle ragioni della sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società e soci (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026; Cass., Sez. V, 26 novembre 2014, n. 25098; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n. 13074).

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e, previa declaratoria della nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società contribuente, con rinvio al primo giudice.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero giudizio, rinviando per nuovo esame alla CTP di Nuoro, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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