Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10896 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ PLAIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

incorporata della Vimatex, rappresentata e difesa, giusta procura in

calce al ricorso, dagli Avv.ti Portanova Raimondo e Alessandro Lembo,

nello studio del quale ultimo, in Roma, Via G.G. Belli 39 è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso,

dall’Avv. ANGELA Raimondo, elettivamente domiciliata nel relativo

studio in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/14/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 10/06/2008, depositata il

18 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 20409/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 165/14/2008, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 14 il 10.06.2008 e DEPOSITATA il 18 giugno 2008 – il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione, relativo ad ICI per l’anno 1999, censura l’impugnata decisione per violazione ed errata interpretazione della L. n. 342 del 2000, art. 74.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3 bis – La formulazione del motivo non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, dal momento che manca il prescritto quesito.

4 – Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro ottocento, di cui Euro settecento/00 per onorario ed Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese del giudizio in ragione di complessivi Euro ottocento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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