Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10895 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE SANT’IPPOLITO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta Delib. G.M. n. 75 del

23.12.2008 e procura a margine del ricorso, dall’Avv. Valentini Aldo,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Attilio Friggeri 18 presso

lo studio dell’Avv. Bonaccio Giovanni;

– ricorrente –

contro

ISAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso,

dagli Avv.ti Pettinari Luigi ed Alberto Lucchetti, elettivamente

domiciliata nello studio del primo, in Roma, Via Magliano Sabina, 24;

– conroricorrente –

avverso la sentenza n. 03/09/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 09, in data 15/01/2008, depositata

il 22 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Giovanni Bonaccio, per delega del

difensore;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo, che non mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 5697/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.03.09.2008, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 09, il 15.01.2008 e DEPOSITATA il 22 gennaio 2008. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di diniego di rimborso ICI degli anni dal 1993 al 1996, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 nonchè per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La decisione impugnata, ha accolto l’appello della contribuente e riconosciuto il diritto al chiesto rimborso, nella considerazione che, data la natura dichiarativa dell’attribuzione di rendita, risultasse legittima la richiesta di restituzione della differenza tra quanto pagato in base al valore contabile e quanto dovuto effettivamente sulla base della rendita, successivamente determinata dall’UTE. 4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra possa definirsi sulla base di principio affermato da pregresse pronunce di questa Corte, secondo cui “in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.

Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 collegato evidentemente alla attribuzione della rendita” (Cass. n. 13077/2005, n. 6255/2007).

5 – Considerato che l’impugnata decisione non indica gli elementi utilizzati nel percorso decisionale (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 20936/2007) e che, d’altronde, la situazione fattuale denunciata con il secondo mezzo, – relativamente alle intervenute variazioni catastali, nonchè alla richiesta di attribuzione della rendita – appaiono rilevanti in base al trascritto principio, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del primo mezzo, e l’accoglimento del secondo motivo, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie datate 16.02.2011 e 10.03.2011, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, disattesa ogni diversa tesi, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che vada rigettato il primo mezzo ed accolto il secondo;

Considerato, altresì, per l’effetto, che va cassata l’impugnata decisione e la causa rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, che procederà al riesame e, quindi, in coerenza ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi indicati in relazione e di cui alla parte motiva, cassa, in relazione, l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA