Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10895 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 08/06/2020), n.10895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22970/2018 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE e difeso dall’avvocato VERLATO D.;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1754/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- H.E., proveniente da (OMISSIS) ((OMISSIS)-(OMISSIS)), propose innanzi al Tribunale di Venezia ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale competente che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda dedusse di essere minacciato da appartenenti all'(OMISSIS), che intendevano costringerlo ad entrare nella confraternita al posto del padre deceduto. Il Tribunale ritenne non credibile il racconto, ed escluse che il richiedente si trovasse in una condizione di vulnerabilità e che sussistessero condizioni ostative al rimpatrio, rigettando, pertanto, il ricorso.

2.-Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte d’appello di Venezia ha confermato il provvedimento del giudice di primo grado. La Corte di merito ha rilevato la incoerenza della ricostruzione cronologica dei fatti operata da H.E., e la contraddizione tra il racconto reso, con riguardo ai contatti con gli (OMISSIS), innanzi alla Commissione e la narrazione al giudice di primo grado. La Corte lagunare ha, inoltre, fatto presente che le fonti internazionali qualificano gli (OMISSIS) più che come un’associazione criminale, come un gruppo massonico.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte di merito ha rilevato che la (OMISSIS) nel suo insieme non può essere considerata un Paese sfuggito al controllo dell’autorità statale, pur essendo presente una violenza diffusa ed indiscriminata nella regione nord-orientale, mentre in altre parti del territorio si verificano tensioni sociali, ed anche casi di violazione dei diritti umani, che, però, non realizza quella violenza indiscriminata contro la popolazione civile non controllabile dalle autorità statuali che costituisce il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice di secondo grado ha, per un verso, sottolineato la inattendibilità del racconto della storia personale del richiedente, dall’altro, ritenuto che i problemi di ordine pubblico del (OMISSIS), regione di provenienza dello stesso, non sono così gravi da far ritenere che chiunque provenga da quella zona sia, per ciò solo, meritevole di protezione.

3.-Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso H.E. sulla base di tre motivi. Il Ministero intimato non ha spiegato difese nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 relativamente all’esame del richiedente ed alla valutazione del materiale probatorio utilizzabile, oltre che alla doverosa acquisizione di ufficio delle informazioni necessarie per integrare gli elementi offerti dalla parte. La decisione impugnata sarebbe stata originata solo dalla valutazione di non credibilità del ricorrente, mentre nessuna corretta informazione sarebbe stata acquisita di ufficio relativamente alla pericolosità della setta segreta denominata (OMISSIS).

2.-La censura è priva di fondamento.

Deve, anzitutto, sottolinearsi che l’apprezzamento di non credibilità del ricorrente è stato operato dalla Corte di merito alla stregua di obiettivi elementi, puntualmente lumeggiati, dai quali emerge la incoerenza della narrazione e la difformità del racconto reso al giudice rispetto a quello reso innanzi alla Commissione. Il giudice di secondo grado ha rilevato la incoerenza della ricostruzione cronologica dei fatti operata da H.E., nato il (OMISSIS), che aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) il 3 dicembre 2014, raccontando poi di essere stato minacciato dall'(OMISSIS) in occasione del funerale del padre, deceduto quando egli aveva ventinove anni. Ma se così fosse stato – ha osservato la Corte territoriale -, il padre sarebbe morto quando egli aveva già lasciato la (OMISSIS).

Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato la contraddizione tra il racconto reso, con riguardo ai contatti con gli (OMISSIS), innanzi alla Commissione, alla quale il richiedente aveva riferito di un rito eseguito il giorno del funerale del padre, del suo rifiuto alla richiesta della organizzazione, della ricomparsa degli adepti il giorno successivo, e della sua fuga attraverso una finestra, e la narrazione resa al giudice, al quale aveva parlato di un unico incontro con i membri della confraternita, e della sua fuga dopo essersi chiuso in bagno.

E tuttavia, pur nel convincimento della scarsa credibilità del ricorrente, il giudice di secondo grado non si è sottratto, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, alla ricerca di elementi di conoscenza in ordine alle caratteristiche della (OMISSIS). In proposito, si riferisce nella sentenza la fonte internazionale dalla quale emerge che non è rilevabile nessuna evidenza di violenze perpetrate dal gruppo, piuttosto qualificabile come un gruppo massonico che come una organizzazione criminale ((OMISSIS), (OMISSIS)), e che il reclutamento non avviene per mere ragioni successorie, ma su base volontaria tra persone aventi stretti rapporti con l’organizzazione ((OMISSIS), (OMISSIS)).

3.- Con il secondo mezzo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, per avere la Corte d’appello omesso una indagine approfondita sulla situazione politica e sociale della (OMISSIS) e sulle gravi forme di violenza e persecuzione militare, terroristica o religiosa presenti in diverse zone del Paese al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

4.- Anche tale doglianza si rivela infondata, sol che si consideri che la Corte lagunare ha svolto una approfondita disamina delle condizioni della (OMISSIS), corredata delle fonti ufficiali di informazione, accuratamente richiamate, distinguendo le varie aree del Paese, con le rispettive caratteristiche. Ha così ricordato il movimento di (OMISSIS), gruppo terroristico attivo nell’area intorno al (OMISSIS), segnalando che nel 2016 detto movimento ha perso il controllo di parte del territorio occupato sotto l’incalzare dell’esercito (OMISSIS)no e di una coalizione di Stati confinanti con la (OMISSIS). Ha poi trattato del terrorismo integralista islamico nel nord-est, e del “conflitto a bassa intensità” nella zona del delta del fiume (OMISSIS), in cui è ricompresa la città di (OMISSIS), dalla quale proviene il ricorrente, sottolineando la differenza tra la relativa nozione e quella di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno” ai danni della popolazione civile, presupposto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del riconoscimento della protezione sussidiaria. E ciò pur dando atto di tensioni sociali e di limitazioni alle libertà civili e di alcuni casi di violazione di diritti umani anche in altre zone del territorio, oltre che nel nord est, ma distinguendo la situazione del (OMISSIS), che ha escluso che crei gravi problemi di ordine pubblico.

L’analisi compiuta dalla Corte d’appello si rivela, dunque, approfondita ed esaustiva, tale da potersi senza alcun dubbio escludere alcuna omissione dei propri doveri istruttori da parte della Corte di merito.

5.-Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle richieste di protezione sussidiaria o umanitaria, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Il ricorrente torna sulle valutazioni operate dalla Corte di merito in ordine alla non credibilità della sua narrazione, alla non pericolosità della organizzazione (OMISSIS), alla inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente, quanto alle ragioni del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Al riguardo, si richiamano le argomentazioni svolte nei precedenti paragrafi a sostegno della infondatezza delle censure.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, il giudice di secondo grado, secondo il ricorrente, si sarebbe limitato ad escludere in modo apodittico la sua situazione di vulnerabilità senza considerare la situazione complessiva del suo Paese di origine, ed i pericoli cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in (OMISSIS), con possibile compromissione dei diritti fondamentali della persona. Nè la Corte avrebbe considerato l’attività lavorativa dallo stesso svolta in Italia.

Tale aspetto della censura risulta inammissibile. A fronte della ricostruzione della situazione politica e sociale operata dal giudice di merito, come sopra descritta, il ricorrente si è limitato a dedurre la propria ricostruzione, sostanzialmente anelando a conseguire una revisione dell’apprezzamento di merito compiuto nei precedenti gradi del giudizio, operazione inibita nella presente sede. E, quanto alla lamentata obliterazione della attività lavorativa svolta in Italia, il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’atto del giudizio nel quale avrebbe fatto valere tale circostanza, ciò che non ha fatto.

6.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non si dà luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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