Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10894 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27912/2019 R.G. proposto da:

F.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

CLAUDIO GRASSI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di

Catania, n. 878/6/2019, depositata il 14 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente F.A., titolare di impresa di ristorazione con somministrazione a carattere stagionale, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2011, con il quale veniva rettificato in via induttiva il reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base delle risultanze degli studi di settore.

La CTP di Catania ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza del 14 febbraio 2019, ha rigettato l’appello della contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che il maggior reddito è stato accertato per incompatibilità del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore (OMISSIS), rispetto alla quale la contribuente non ha reso alcuna giustificazione, ritenendo generico il riferimento fatto dalla contribuente a crisi del settore, riduzione dei prezzi per il consumo dei pasti e, la natura stagionale dell’attività, le perdite per cali naturali e l’indebitamento bancario.

Propongono ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12 e della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, per omesso esame di fatti decisivi, quali le rimanenze di merce, il verificarsi di eventi calamitosi e la natura stagionale dell’attività, deducendo la ricorrente che l’avviso di accertamento è basato unicamente su dati statistici.

Deduce la ricorrente che la CTR (come la CTP in primo grado) non avrebbe esaminato le prove addotte dalla contribuente.

1.2 – Il motivo è inammissibile a termini del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che, trattandosi di “doppia conforme”, devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

2.1 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12, nonchè insufficiente motivazione per non avere la CTR esaminato le giustificazioni fornite dalla ricorrente in merito a giacenze di merce e agli eventi calamitosi, rilevando come la pregnanza indiziaria degli elementi indiziari adottati dall’Ufficio si determina per effetto del contraddittorio attivato dall’Ufficio, per cui la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento, dovendo essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente. Deduce la ricorrente che il giudice di appello si sarebbe limitato ad esaminare solo alcune delle circostanze di fatto.

2.2 – Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia insufficiente motivazione, posto che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, salvo che venga dedotta nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), il che (ove, in tesi, ciò fosse stato dedotto) non ricorre come evidenziato in narrativa.

2.3 – Il motivo è, in ogni caso, inammissibile, in quanto il ricorrente, pur allegando una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non provate le circostanze addotte dalla contribuente – intende giungere a una revisione del ragionamento decisorio, questione esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita in cassazione come violazione di legge (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. U., 5maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). La ricorrente, difatti, si duole del fatto che la CTR abbia valorizzato le circostanze indiziarie addotte dall’Ufficio (anomalia del magazzino, reddito familiare dichiarato, giorni di attività lavorativa svolta), senza valorizzare le circostanze addotte dalla contribuente (giacenze di merce, eventi calamitosi), il che inerisce alla scelta degli elementi indiziari rimessa al giudice del merito (Cass., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7512; Cass., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 9108).

2.4 – Inammissibile è, poi, la censura della violazione del vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Se, difatti, l’Ufficio, a seguito del contraddittorio, deve motivare perchè intenda discostarsi dalle circostanze addotte dal contribuente al fine di confermare l’accertamento standardizzato (Cass., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 13908), la contribuente non ha trascritto nè le deduzioni articolate in sede amministrativa, nè l’avviso di accertamento, al fine di verificare se l’Ufficio le abbia prese in considerazione.

4 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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