Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10894 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 111 del 02.03.2001

e procura in calce al ricorso, dall’Avv. D’Amario Ferdinando, nello

studio del quale ultimo, in Roma, Via Trionfale, 5637 è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.A., V.A. e V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 81/02/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila – Sezione n. 02, in data 17/12/2007, depositata

il 10 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Destro Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 5435/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 81/02/2007, pronunziata dalla CTR di L’Aquila Sezione n. 02 il 17.12.2007 e DEPOSITATA il 10 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad ICI per gli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata decisione per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito in L. n. 248 del 2006, art. 11 quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 2005 convertito in L. n. 248 del 2005, D.L. n. 223 del 2006, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 1150 del 1942, art. 11, L. n. 1187 del 1968, art. 2.

2 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere esaminato alla luce del principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (SS.UU. n. 25506 del 30.11.2006, n. 23682/2007), secondo cui “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f); l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”. Considerato che l’impugnata sentenza, escludendo le potenzialità edificatorie del terreno in quanto destinato a servizi pubblici, ha fatto malgoverno di tale condiviso principio, per avere così ritenuto che l’edificazione diversa da quella a fini abitativi e residenziali, non sia rilevante agli effetti del valore e quindi fiscali.

4 – Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi. LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione del Comune ricorrente, alla stregua del trascritto principio, debba essere accolta e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Abruzzo, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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