Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10894 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 08/06/2020), n.10894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22634/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato presso la Corte di

Cassazione e difeso dall’avvocato POSSIS ROMINA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da O.O., dichiaratosi cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente sia il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorrente aveva dichiarato di provenire da (OMISSIS), di essere di religione (OMISSIS), di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire alle pressioni della setta degli (OMISSIS), di cui il padre faceva parte ed il cui posto essi avrebbero voluto che egli prendesse.

Il Tribunale adito ha rilevato la sostanziale inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente, aggiungendo che comunque si sarebbe trattato di una vicenda familiare, mancando la prova dell’esistenza di un procedimento penale o di una condanna a carico del richiedente da cui derivasse il timore che lo stesso potesse subire una condanna a morte o altra forma di tortura. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti anche i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ha, infine, ritenuto la insussistenza di una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di rischi di persecuzione in caso di rientro in (OMISSIS), e non avendo il richiedente lamentato problematiche fisiche nè avendo creato alcun legame affettivo in Italia, ed avendo, invece, mantenuto i rapporti con la madre e la sorella, che vivono nel villaggio nel quale egli è nato.

2. – Avverso questa pronuncia ha proposto gravame il richiedente. La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale. Il giudice di seconde cure ha rilevato che le statuizioni riferite al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sono passate in giudicato, in quanto nessuna censura è stata rivolta al riguardo, essendosi il ricorrente limitato a produrre tardivamente uno scritto redatto in lingua inglese, privo di traduzione ed asseverazione, cui sono allegate delle fotografie non riconducibili allo stesso.

Quanto ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la Corte di merito ne ha ritenuto la insussistenza, per la mancanza di un conflitto armato nel Paese di provenienza del richiedente, come di violenze in atto segnalate dalle fonti internazionali. Il giudice di secondo grado ha, in particolare, citato il World Report 2016 sulla (OMISSIS) di Human Rights Watch, pubblicato il 27 gennaio 2016, che riferisce delle elezioni presidenziali svoltesi nel 2015 in un clima relativamente pacifico, considerando le stesse un cambiamento positivo nella storia della violenza politica della (OMISSIS), e, pur dando atto della persistenza di violenza ed insicurezza nella parte nord-est del Paese, non fa cenno alcuno a problemi di sicurezza o a rischi per la popolazione nella parte meridionale del Paese, da cui proviene il ricorrente. A tali considerazioni la Corte sabauda ha aggiunto i successi ottenuti dalle forze armate (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nella parte nord-est del Paese, riferiti dall’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite in un report del giugno 2016.

Nè la Corte ha ravvisato nel racconto del richiedente una condizione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, risultando carente ogni allegazione in fatto riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 3 CEDU, in mancanza di un rischio di esposizione a forme di discriminazione o a trattamenti inumani e degradanti, e non avendo creato il ricorrente alcun legame in Italia, avendo anzi egli i propri familiari in (OMISSIS). Sotto il profilo della integrazione in Italia, la Corte ha ritenuto irrilevante la lettera di referenze rilasciata dalla struttura “(OMISSIS)”, non costituendo le attività di istruzione, formazione, volontariato autonomo titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il cittadino straniero sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il ricorrente invoca l’obbligo in capo al giudice di assumere officiosamente i dati mancanti nelle dichiarazioni del richiedente, e contesta che, nella specie, la Corte di merito non avrebbe svolto approfondimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Sottolinea altresì il ricorrente che anche in tema di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente vanno rispettati i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. In ogni caso, andava valutata la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, ciò che avrebbe legittimato il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il ricorrente cita, sul punto, le informazioni fornite dal sito (OMISSIS), che segnala la precaria situazione di sicurezza in (OMISSIS), il video diffuso da (OMISSIS) nel settembre 2016 ed il rapporto di Amnesty International del 2017/2018, dal quale si evince la pericolosità della situazione in (OMISSIS).

2.-La censura è destituita di fondamento.

Deve, anzitutto, sgomberarsi il terreno dai dubbi espressi dal ricorrente in ordine alla valutazione da parte della Corte sabauda circa la credibilità della narrazione della sua vicenda personale. E’ sufficiente, al riguardo, considerare che tale valutazione non ha inciso sul convincimento del giudice di secondo grado in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Nella sentenza impugnata si legge, infatti, come ricordato in narrativa, che la statuizione del giudice di primo grado relativamente alle circostanze che il racconto del richiedente riguarda una vicenda limitata all’ambito familiare e che manca la prova dell’esistenza in (OMISSIS) di un procedimento penale o di una condanna a suo carico tale da far temere il pericolo di condanna a morte o di alcuna forma di tortura in caso di rientro nello Stato di provenienza non è stata sottoposta a censura, ed è divenuta, pertanto, definitiva.

Quanto alla asserita mancanza di attività istruttoria volta a corroborare la richiesta del ricorrente, va rilevato che, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (v., ex aliis, Cass., ord. n. 3016 del 2019).

In relazione, poi, all’apprezzamento sulla sussistenza della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va, in generale, ribadito che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente(v., ex multis, Cass., ord. n. 13897 del 2019).

Nella specie, la Corte di merito si è analiticamente soffermata sulla illustrazione delle fonti internazionali ufficiali di informazione relative alla situazione della (OMISSIS), puntualmente citate, dalle quali ha tratto il convincimento che, in particolare nella regione di provenienza del ricorrente, non è ravvisabile una situazione di conflitto armato o di pericolo generalizzato per la sicurezza.

Il motivo di ricorso per cassazione volto a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avrebbe, pertanto, dovuto evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, fossero state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. Invece, la critica del ricorrente, veicolata attraverso il mero riferimento ad altre fonti, si risolve in una mera richiesta di rivalutazione, inibita a questa Corte, del merito della questione.

3.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6, o comunque, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere il giudice di secondo grado preso in esame tutti i documenti allegati dal ricorrente relativi al suo percorso di integrazione in Italia, ed, in particolare, lo svolgimento regolare di attività lavorativa di mediatore interculturale in virtù di regolare contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti part-time.

4.- Il motivo non merita accoglimento.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (v., tra le altre, Cass., ord. n. 13079 del 2019). La valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza va sempre effettuata, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (v., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019).

Nella specie, la Corte di merito, premesso che l’unica allegazione del ricorrente – il quale non ha neppure alcun legame in Italia, avendo, invece, i propri familiari nel suo Paese di origine – riguarda il reperimento di un’attività lavorativa in Italia, ha correttamente compiuto tale comparazione, rilevando che la situazione nel Paese di provenienza non è riconducibile al rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 13079 del 2019, cit.), e che le sole motivazioni economiche o di povertà del Paese non rappresentano situazioni idonee a giustificare la misura richiesta (v., tra le altre, Cass., ord. n. 3681 del 2019).

5.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto..per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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