Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10893 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27886/2019 R.G. proposto da:

G.A. (C. F. (OMISSIS));

S.G. (C. F. (OMISSIS));

S.A. (C. F. (OMISSIS));

S.V. (C. F. (OMISSIS));

S.S. (C. F. (OMISSIS));

S.R. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di Eredi di

S.N., rappresentati e difesi dall’Avv. EDOARDO VOLINO,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. GIANLUCA SOLE

in Roma, Via Mordini, 14;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della CTR della Campania, Sezione staccata di

Salerno, n. 5753/2018, depositata il 13 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente S.N. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, effettuato con metodo sintetico a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, con il quale veniva ricostruito il maggior reddito del contribuente per effetto della contestazione di spese, anche per investimenti, incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente ha sostenuto che il pagamento più rilevante, pari ad Euro 250.000,00, quale effetto dell’acquisto di quote della società S. SRL, era stato compensato con la contestuale cessione in permuta di una quota di un bene immobile per un valore equivalente.

La CTP di Avellino ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 13 giugno 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che dall’esame degli atti pubblici non vi è riferimento alla permuta tra le quote societarie e la quota immobiliare, ritenendo ininfluente la produzione documentale dell’estratto del conto corrente bancario, potendo il pagamento essere stato regolato per contanti e, pertanto, non tracciabile.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi G.A., S.G., S.A., S.V., S.S., S.R., affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal contribuente al fine di dimostrare la provenienza della provvista per l’acquisto delle quote societarie, valorizzando la circostanza di un pagamento per contanti del corrispettivo al fine di svilire la rilevanza del fatto che dagli estratti conto non risultava alcun esborso, come ribadiscono in memoria. Deducono i ricorrenti che la CTR avrebbe imposto a parte contribuente la prova di una circostanza negativa (il difetto di pagamento).

Osservano, inoltre, i ricorrenti come la CTR avrebbe richiesto a parte contribuente la prova di un collegamento testuale tra l’atto di cessione delle quote e il contratto preliminare avente ad oggetto la cessione dei diritti immobiliari, nonchè avrebbe tralasciato di esaminare il fatto storico della coincidenza della datazione dei due atti e dei valori. Deducono, in ogni caso, che parte contribuente non avrebbe comunque potuto dare la prova di un pagamento per contanti.

2 – Il ricorso è infondato nella parte in cui viene censurata la statuizione del giudice di appello che ha escluso la rilevanza degli estratti conto bancari (e, in particolare, del saldo iniziale e di quello finale dell’estratto conto) sul presupposto che nel caso di specie vi sarebbe stato un pagamento per contanti. E’ possibile dedurre (peraltro sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame di un fatto storico decisivo quale effetto dell’omesso esame di elementi istruttori, purchè il fatto storico, rilevante in causa, non sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, la sentenza impugnata ha preso espressamente in esame il fatto storico del pagamento, nonchè il documento costituito dall’estratto conto, escludendone la rilevanza sotto il profilo probatorio, per cui non si configura la suddetta violazione.

3 – Fondato è, invece, il ricorso – previa riformulazione del motivo sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – in relazione all’omesso esame del fatto storico costituito dal fatto che lo stesso giorno del contratto di cessione di quote in oggetto sarebbe stato stipulato un contratto preliminare a parti invertite di cessione di quote immobiliari avente il medesimo valore delle quote acquistate, essendo evidente il riferimento dei ricorrenti – a dispetto del profilo denunciato – all’omesso esame di fatti storici (“del tutto obliterato è risultato quindi il dato della assoluta coincidenza della datazione dei ridetti atti (scritture private autenticate per Notaio S. del (OMISSIS)); come del tutto obliterata è stata l’assoluta coincidenza dei rispettivi valori (sia il prezzo di cessione delle quote che quello dei diritti immobiliari erano pattuiti in complessivi Euro 250mi1a”)). Questa Corte afferma costantemente che ai fini della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 11 aprile 2017, n. 9253).

3.1 – Il contribuente ha illustrato i fatti storici (la stipula di un contratto preliminare di compravendita di quote immobiliari lo stesso giorno dell’acquisto delle quote), il momento processuale in cui il fatto storico è stato prodotto (ricorso di primo grado e all. n. 21), nonchè la decisività della circostanza, costituita dalla contestualità degli atti e dalla equivalenza dei valori indicati nei due contratti, al fine di provare il pagamento delle quote societarie con compensazione del prezzo delle quote immobiliari e, quindi, senza esborso della somma considerata quale elemento indicativo di capacità contributiva.

3.2 – Il giudice di appello, nella parte in cui ha concentrato il suo esame sull’aspetto testuale che nell’atto di cessione quote e nel contratto preliminare “non vi sia alcun riferimento ad una eventuale permuta tra le quote societarie ed il diritto immobiliare”, non ha tenuto conto di tale fatto, ai fini della prova dell’assolvimento del prezzo di acquisto mediante cessione delle suddette quote immobiliari.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA