Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10893 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Martielli

Vito A. ed Agostino De Zordo, nello studio del quale ultimo, in Roma,

Via Tupini, 133 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE GRUMO APPULA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/13/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 13, in data 05/07/2007, depositata il

02 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Agostino De Zordo, per il ricorrente;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo, il quale non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 27798/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 54/13/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 13, il 05.07.2007 e DEPOSITATA il 02 ottobre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’IACP e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione, relativo ad ICI dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., invocando l’applicazione del giudicato esterno e deducendo, altresì, erronea e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I).

3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il primo mezzo, con cui si deduce l’esistenza del giudicato esterno, appare privo di fondamento, in relazione ai presupposti fattuali e giuridici postulati dalla legge e dai principi affermati da Cass. n. 13916/2006 e n. 24664/2007.

La questione posta dal secondo motivo del ricorso, si ritiene, possa essere decisa, in base al principio, da ultimo riaffermato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent. N. 28160/2008) secondo cui “Agli immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista dal D.Lgs. N. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3 convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008″.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso, gli altri atti di causa e, da ultimo, la memoria in data 15.03.2011 dell’IACP di Bari;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione dell’IACP di Bari debba essere rigettata e che nulla vada disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Considerato che a diverso opinamento non induce la domanda di applicazione della riduzione ICI, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4 proposta dall’IACP con la memoria 15.03.2011, la quale, in quanto nuova, non può trovare ingresso in questa sede, ostandovi il principio secondo cui “Il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti” (Cass. n. 9754/2003, n. 11265/2003, n. 8352/2002); Considerato quindi, che nuove censure del contribuente, introdotte in appello con memoria aggiuntiva o, come nel caso, con memoria ex art. 378 c.p.c. in sede di legittimità, sono inammissibili perchè comportano l’esame di una nuova causa petendi e postulano nuovi accertamenti in fatto; Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA